C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 22.02.2023 – Delibera – GARA: CITTA’ DEL RUBICONE – ONLY SPORT ALFONSINE

GARA: CITTA’ DEL RUBICONE – ONLY SPORT ALFONSINE

 Il Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Only Sport Alfonsine, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Città del Rubicone utilizzato il calciatore Sig. Castellani Nicolas con ancora a proprio carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato le sanzioni allo stesso comminate nel C.U. n° 69 del 01/02/2023 (non espulso dal campo per una giornata per recidiva in V ammonizione). In virtù di quanto precede, la società Only Sport Alfonsine chiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 10 C.G.S.. Osserva questo G.S: Accertato che al Sig. Castellani Nicolas (Soc. Città del Rubicone) nel C.U. n° 69 del 01/02/2023 alla Pagina 2108, è stata effettivamente comminata una squalifica di una giornata per recidiva in V ammonizione in relazione ad una gara del Campionato Calcio A5 Serie C2 in qualità di calciatore tesserato per la Soc. Città del Rubicone; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Castellani Nicolas è stato inserito in distinta con il n° 6 dalla Soc. Città del Rubicone; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del calciatore Sig. Castellani Nicolas (Soc. Città del Rubicone); Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) del C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo

DELIBERA

 di accogliere il reclamo proposto dalla società Only Sport Alfonsine e di infliggere, pertanto, alla Soc. Città del Rubicone la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: CITTA’ DEL RUBICONE – ONLY SPORT ANLFONSINE 0 – 6 di infliggere al calciatore Sig. Sig. Castellani Nicolas (Soc. Città del Rubicone) una ulteriore giornata di squalifica; di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Città del Rubicone Sig. Stefanini Christian fino al 08/03/2023 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del C.G.S.); di infliggere alla Soc. Città del Rubicone l’ammenda di €. 150,00; di non addebitare il previsto contributo a carico della Soc. Only Sport Alfonsine.

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