C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01.03.2023 – Delibera – GARA ATLETICO SPM CALCIO – ATLETIC C.D.R MUTINA del 19/02/2023
GARA ATLETICO SPM CALCIO – ATLETIC C.D.R MUTINA del 19/02/2023
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 75 del 22/02/2023, ha letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Atletic C.D.R. Mutina con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto per un presunto errore tecnico dell’arbitro. In particolare un giocatore della Soc, Atletic C.D.R. Mutina avrebbe segnato una rete, all’altezza dell’incrocio dei pali, con un tiro da fuori area e il Direttore di gara avrebbe, dapprima, convalidato la rete e, in seguito, annullato la segnatura della stessa. Tale annullamento sarebbe avvenuto dopo che l’arbitro è stato richiamato dal proprio Assistente che, a sua volta, avrebbe visto, invece, il pallone all’esterno della rete. A detta dell’istante la rete sarebbe stata segnata ed il pallone sarebbe, presumibilmente, uscito dalla rete, poiché, dopo essere stato calciato da uno dei giocatori della Soc. Atletico SPM Calcio, sarebbe passato sotto la rete della porta in un punto dove quest’ultima non era fissata al suolo. Nel supplemento di referto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l’arbitro ha chiarito le motivazioni a fronte delle quali ha annullato la segnatura di una rete, nonostante avesse in un primo momento convalidato quest’ultima. Nella specie il Direttore di gara ha riferito di trovarsi al momento del tiro, in posizione centrale sul terreno di gioco, in proiezione con lo specchio della porta ed alla sinistra del calciatore che ha effettuato il tiro in porta, ad una distanza di circa 4 metri da quest’ultimo. In conseguenza delle circostanze appena descritte, l’arbitro ha espressamente riportato, sempre nel sovra citato supplemento, che dalla sua prospettiva gli è sembrato che il pallone fosse entrato e, dopo avere visto la rete muoversi, ha convalidato, nell’immediatezza, il goal. Tuttavia, in un secondo momento, mentre si dirigeva verso il centro del campo, è stato richiamato dall’Assistente n°1 che gli ha, invece, espressamente indicato che il pallone non era mai entrato in rete, che quest’ultima si era mossa solo per effetto di un tocco dall’esterno e che il pallone non era al suo interno, ma all’ esterno della stessa. Inoltre, la rete della porta non presentava dei buchi e, anche se era fissata al suolo solo in alcuni punti, lo spazio fra il suolo e la rete era talmente ridotto che non avrebbe, comunque, consentito il passaggio del pallone, soprattutto per un tiro così alto come quello effettuato dal calciatore della Soc.Atletic C.D.R. Mutina. In virtù del confronto con l’Assistente n°1, nonché delle circostanze di fatto appena descritte, l’arbitro decideva, quindi, di annullare la segnatura della rete in precedenza convalidata. Considerato che, sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, il Direttore di gara ha sostanzialmente dichiarato di non essere incorso in un errore tecnico, bensì di avere agito, seppur con la collaborazione dell’Assistente n°1, avvalendosi di quei poteri che sono una prerogativa esclusiva della sua figura, ovvero secondo il quadro regolamentare di riferimento; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: ATLETICO SPM CALCIO – ATLETIC C.D.R MUTINA 1 - 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Atletic C.D.R. Mutina.