C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 78 del 01.03.2023 – Delibera – GARA SARMATESE – VIGOLZONE 1968 del 19/02/2023
GARA SARMATESE – VIGOLZONE 1968 del 19/02/2023
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 75 del 22/02/2023, ha letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Vigolzone 1968 con cui si lamenta l’irregolare svolgimento della gara in oggetto per un presunto errore tecnico dell’arbitro. In particolare la società reclamante sostiene che al 25’ del primo tempo l’arbitro avrebbe erroneamente espulso il proprio portiere, poiché, in uscita a terra, nel tentativo di intercettare il pallone, avrebbe sfiorato il pallone ed urtato il giocatore della squadra avversaria. L’espulsione, a detta della istante, sarebbe stata erronea poiché il Direttore di gara avrebbe asserito verbalmente che: “il portiere dovrebbe essere sempre espulso perché, essendo l’ultimo uomo, impedisce una chiara occasione da rete”. In conseguenza del provvedimento adottato dall’arbitro la società reclamante si sente danneggiata ed ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto Nel supplemento di referto, richiesto da questo Giudice Sportivo, l’arbitro ha confermato quanto già riportato nel proprio referto, ovvero che il portiere, già superato dal pallone, è intervenuto travolgendo l’attaccante avversario. Considerato che sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, non trovano riscontro le circostanze così come rappresentate dalla società reclamante; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M.
Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: SARMATESE – VIGOLZONE 1968 3 - 1 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Vigolzone 1968.