C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 22.03.2023 – Delibera – GARA: GOTICO GARIBALDINA – FIORANO del 12/03/2023

GARA: GOTICO GARIBALDINA – FIORANO del 12/03/2023

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°84 del 15/03/2023 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Fiorano, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Gotico Garibaldina impiegato il calciatore Sig. Ghidoni Federico con ancora a suo carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 81 del 08/03/2023 del C.R.E.R.. In virtù di quanto precede la società Fiorano chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara Accertato che al Sig. Ghidoni Federico (Soc. Gotico Garibaldina) nel C.U. n° 81 del 08/03/2023 del C.R.E.R., alla Pagina 2589, è stata effettivamente comminata una squalifica per una gara in relazione alle gare del Campionato Under 17 Regionali mentre militava sempre nelle fila della Soc. Gotico Garibaldina; Accertato, tuttavia, che nel C.U. n° 82 del 10/03/2023 del C.R.E.R., alla Pagina 2642 è stata pubblicata un’errata corrige con cui è stata annullata la squalifica di una giornata pubblicata sul C.U. n° 81 del 08/03/2023 del C.R.E.R. Rilevato che le circostanze, così come sopra descritte, NON sussistono e che, pertanto, deve ritenersi regolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Ghidoni Federico (Soc. Gotico Garibaldina) Visto l’art. 10 C.G.S, conseguentemente questo Giudice Sportivo

DELIBERA

di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Fiorano e di omologare la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: GOTICO GARIBALDINA – FIORANO 2 - 0 di addebitare il previsto contributo alla Soc. Fiorano.

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