C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 29.03.2023 – Delibera – GARA: S. LAZZARO FARNESIANA – GUASTALLA SATURNO CALCIO del 19/03/2022

GARA: S. LAZZARO FARNESIANA – GUASTALLA SATURNO CALCIO del 19/03/2022

Il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ricevuti, ha rilevato che la Soc. S. Lazzaro Farnesiana ha inviato il reclamo senza, tuttavia, rispettare i termini prescritti dalle norme di cui al C.U. n°104/A del 18/01/2023 della F.I.G.C. P.T.M. in considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo: dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. S. Lazzaro Farnesiana dispone l’addebito del contributo a carico della Soc. S. Lazzaro Farnesiana. TUTTAVIA questo Giudice Sportivo ha letto il supplemento inviato dall’arbitro nel quale quest’ultimo ha espressamente dichiarato di essere incorso in un errore tecnico al 36’ del secondo tempo. Nella fattispecie il Direttore di gara ha formalmente indicato, a fronte dell’invasione di campo di un giocatore, di non aver fatto ripetere il calcio di rigore e di avere, per errore, ripreso il gioco con un calcio di punizione indiretto.

Considerato che, sulla base delle evidenze documentali fornite dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, è emerso in maniera evidente che il Direttore di gara ha commesso un errore tecnico nel corso della gara in questione; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.

P.T.M.

Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera: la ripetizione della gara in oggetto; trasmette gli atti all’ufficio Attività Agonistica S.G.S. per i provvedimenti di propria competenza.

 

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