F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 183/CSA pubblicata del 30 Marzo 2023 – U.S. Grosseto 1912 S.r.l.

Decisione n. 183/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 198/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 198/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. in data 06.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la LND Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.105 del 28/02/2023,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.03.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo della LND Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.105 del 28/02/2023), in relazione alla gara di Serie D (Girone E) Grosseto/Livorno del 26.02.2023, terminata con il risultato di 1-1, ha irrogato la sanzione della “squalifica del campo di giuoco con decorrenza immediata fino al 30/05/2023 – campo neutro – porte chiuse - ammenda € 5.000,00” alla Società “Per la indebita presenza al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, di una decina di persone chiaramente riconducibili alla società le quali accerchiavano la Terna Arbitrale rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose nonché spinte, impedendo agli Ufficiali di gara di accedere allo spogliatoio.

Nella circostanza l'Arbitro e un A.A. venivano entrambi colpiti da 2 calci ai polpacci e da uno sputo (il primo Ufficiale alle spalle, l’Assistente al volto), mentre l’altra Assistente veniva spinta con forza contro un muro. Gli Ufficiali di gara riuscivano a raggiungere lo spogliatoio loro riservato con fatica e solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui al CU n° 84C. (R A - R AA )”.

La reclamante, dopo aver premesso alcune circostanze a suo avviso idonee a contestualizzare – seppure a non giustificare - i comportamenti sanzionati dal Giudice Sportivo (derby particolarmente sentito dalle tifoserie antagoniste; asserito pessimo arbitraggio) sottolinea che:

- la Società, in previsione della partita ha implementato le misure di sicurezza mettendo a disposizione delle autorità di PS personale di servizio non obbligatorio, composto da n.10 steward professionisti e da n.20 volontari;

- durante la partita non si sono verificati episodi di violenza, o comunque idonei a mettere a repentaglio la serenità e l’incolumità degli ufficiali di gara;

- l’episodio per cui è stata inflitta la sanzione sarebbe durato circa 45 secondi/1 minuto; - gli ufficiali d gara sarebbero stati aiutati a rientrare negli spogliatoi da due dirigenti della società;

- gli ufficiali di gara non hanno riportato alcuna conseguenza lesiva “segno evidente che non vi era intenzione di nuocere alla loro incolumità fisica, si è trattato, dunque, di una forma di protesta, assolutamente censurabile ma non violenta”.

La reclamante lamenta l’eccessività e la gravosità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo e deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti, dovendosi a suo avviso tenere conto della mancata valutazione di circostanze attenuanti a favore della società quali: l’impiego di stewards; il breve lasso temporale in cui si è svolto l’episodio sanzionato; la mancanza di conseguenze lesive per gli ufficiali di gara.

Postula, in particolare, la revoca della squalifica del campo ritenendo più congrua la sola applicazione della sanzione dell’ammenda, ovvero in alternativa la revoca dell’obbligo di disputare le partite in campo neutro, ritenendo sufficientemente afflittiva la sanzione di disputare le partite a porte chiuse.

La società, quindi, conclude chiedendo a questa Corte “di ridurre, nella misura ritenuta di giustizia, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo c/o Dipartimento Interregionale con C.U. n.105 del 28 febbraio 2023”.

Alla riunione del 15 marzo 2023, sentito l’avv. Mattia Grassani per la reclamante, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. 

La Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, rileva che nel rapporto del Direttore di gara e dei due assistenti è riportato in modo circostanziato e concordante quanto accaduto. In particolare, il rapporto dell’arbitro riporta testualmente: “Al termine della gara, mentre rientravo negli spogliatoi con gli assistenti di gara venivamo accerchiati da una decina di persone estranee, chiaramente riconducibili alla società ospitante poiché indossavano sciarpe riportanti i colori sociali. Dopo essere stati accerchiati da queste persone, a loro si univano degli steward che in nessun modo impedivano a queste persone di circondarci ed insultarci, urlando a gran voce in tono minaccioso: pezzi di merda, dovete morire, siete dei coglioni, chi cazzo vi ha mandato. Mentre tentavamo di rientrare, grazie all’aiuto di 1 agente digos e di 1 dirigente della società ospitante sig, Gorelli Gianpaolo (addetto all’arbitro), venivo colpito da due calci e uno sputo, non riuscendo ad identificare da chi provenisse. Grazie all’aiuto del dirigente addetto all’arbitro e dell’agente, con difficoltà riuscivamo a recarci nel tunnel e poi negli spogliatoi con queste persone che continuavano a seguirci…”.

Di analogo tenore sono le refertazioni dei due assistenti all’arbitro, dalle quali si evince che l’aggressione da parte dei tifosi del Grosseto è durata un lasso di tempo certamente superiore a quello sostenuto nel reclamo, dal momento che l’Assistente n. 1 riferisce che dapprima, quando ancora la terna arbitrale si trovava sul terreno di giuoco, il gruppo di tifosi ha impedito all’arbitro e ai due assistenti di accedere al tunnel, spintonandoli e insultandoli e che soltanto “dopo qualche minuto”, grazie all’intervento di un solo dirigente (e non due come, invece, dichiarato nel reclamo), essi riuscivano a incamminarsi verso gli spogliatoi, nel frattempo sempre inseguiti, spintonati e attinti da calci da parte dei sostenitori del Grosseto.

Sicché in definitiva, oltre agli spintonamenti e agli insulti, risulta precisamente refertato che l’arbitro è stato colpito da due calci da tergo e uno sputo, l’Assistente n.1 da due calci nei polpacci (“con lieve dolore momentaneo”) e uno sputo sul viso e l’Assistente n.2 è stata spinta alle spalle da un sostenitore del Grosseto, così “facendomi sbattere contro un muro”.

Ciò rilevato, l’art.6 C.G.S. (Responsabilità della società) dopo aver precisato al comma 3 che “Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei “propri sostenitori” sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime”, al comma 4 dispone che “… La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti…”.

L’art.26 (Fatti violenti dei sostenitori) stabilisce inoltre che “1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”; prevedendo al successivo comma 4 anche la misura delle sanzioni “4. Se la società responsabile non è appartenente alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura da euro 500,00 ad euro 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta alla società la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g). Se la società è stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate”.

Ritiene questa Corte che non potendosi, con tutta evidenza, in alcun modo qualificare l’accaduto alla stregua di “una forma di protesta, assolutamente censurabile ma non violenta” - come sostenuto dalla reclamante - correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto della condotta offensiva, minacciosa e violenta tenuta dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale ed ha, altresì, irrogato la squalifica del campo in misura superiore al minimo edittale (imponendo anche di disputare le relative gare in campo neutro a porte chiuse), in considerazione del comportamento recidivo dei propri tifosi, a causa del quale la società era già stata in precedenza sanzionata.

Quanto alle invocate attenuanti, si rileva che la predisposizione di un servizio di steward “implementato”, a fronte dell’esiguo numero di tifosi che hanno posto in essere l’aggressione (il referto riferisce di “una decina”), diversamente da quanto ritenuto dalla reclamante, depone a sfavore della società.

L’art. 7 CGS (Scriminante o attenuante della responsabilità della società) recita che “Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto”.

Il successivo art. 29 (Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori) prevede, più nello specifico, che “1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Entrambe le disposizioni in esame presuppongono, dunque, da parte degli organi di giustizia sportiva, anche una valutazione circa la “idoneità” e “efficacia” del modello organizzativo e di prevenzione posto in essere dalla società laddove, invece, il Direttore di Gara ha espressamente riferito che “…Dopo essere stati accerchiati da queste persone, a loro si univano degli steward che in nessun modo impedivano a queste persone di circondarci ed insultarci …”.  

Sicché proprio l’esiguo numero di tifosi protagonisti dell’aggressione alla terna arbitrale depone, quantomeno, nel senso della manifesta inefficacia del servizio di stewarding predisposto dalla società, atteso che pur essendo presenti “degli steward” nel momento dell’aggressione, essi si sono astenuti dall’intervenire per fare cessare o, almeno, arginare, i comportamenti minacciosi e violenti posti in essere da un pur contenuto numero di sostenitori.

A nulla può pertanto rilevare la circostanza che il Dirigente addetto all’arbitro (e soltanto lui, come specificato dall’Assistente n. 2) si sia adoperato fattivamente (unitamente a un agente della Digos) per consentire alla terna arbitrale di raggiungere lo spogliatoio, stante comunque il disposto di cui all’art. 15, comma 3, ultimo capoverso, C.G.S., a mente del quale in caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti gli organi di giustizia sportiva “Se ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze”.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione complessivamente comminata dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante (squalifica del campo e ammenda) sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta minacciosa e violenta tenuta dai propri sostenitori nei confronti della terna arbitrale, tenuto anche conto della ricorrenza dell’ipotesi di recidiva specificamente rilevata dal Giudice Sportivo.

Per tutto quanto precede la domanda di riduzione (generica) della sanzione complessivamente inflitta dal Giudice Sportivo non può essere accolta e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società U.S. Grosseto 1912 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                                 Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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