F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 184/CSA pubblicata del 30 Marzo 2023 – U.S.D. Lavello

Decisione n. 184/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 200/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A. 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 200/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S.D. Lavello in data

07.03.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.03.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S.D. Lavello ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Trapani Davide, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 105 del 28.02.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Lavello/Pol. Afragolese del 26.02.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, durante la sospensione della gara, abbandonato il terreno di gioco e preso parte ad una rissa tra le tifoserie presenti in tribuna nel corso della quale rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo dei sostenitori avversari”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione al presofferto o, in subordine, al minimo edittale.

Secondo la società Lavello, il Giudice Sportivo ha errato nella ricostruzione dei fatti emergenti dal referto arbitrale, nella parte in cui ha individuato nei sostenitori dell’Afragolese e non in quelli del Lavello i destinatari delle espressioni proferite dal Sig. Trapani, allorché lo stesso si è recato nella tribuna durante la rissa che aveva indotto l’Arbitro a sospendere temporaneamente la gara. A detta della reclamante, lo scopo della condotta dell’atleta era solo quello di riportare alla calma i sostenitori della propria squadra e non certo di porre in essere atti di offesa o di violenza. L’unica condotta, meramente antisportiva, addebitabile al calciatore sanzionato, pertanto, sarebbe quella di aver abbandonato indebitamente il terreno di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 marzo 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che il calciatore Trapani “in occasione della rissa in tribuna al minuto 24, usciva deliberatamente dal terreno di gioco, aprendo di sua spontanea volontà un cancello che separava la tribuna dal terreno di gioco. Quindi saliva i primi scalini verso la tribuna, arrivando a diretto contatto con i tifosi locali urlando e inveendo contro parte dei tifosi. Rientrava poi sul terreno di gioco grazie all'intervento dei suoi dirigenti, i quali lo riportavano di forza sul terreno di gioco”.

Dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore Trapani ha, tra l’altro, indirizzato espressioni offensive ai sostenitori avversari, dal referto arbitrale risulta, invece, come l’atleta si sia rivolto ai tifosi locali, ovvero a quelli della propria squadra.

L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere verosimile la tesi sostenuta dalla società reclamante, secondo la quale lo scopo del calciatore era quello di indurre i sostenitori del Lavello a tornare alla calma, nel corso della rissa che aveva costretto l’Arbitro a sospendere la gara per 6 minuti.

D’altronde non è possibile neppure ritenere provato che il calciatore abbia proferito espressioni qualificate come offensive dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata, poiché negli atti ufficiali non viene riportato il tenore letterale dei termini pronunciati dal Sig. Trapani, risultando solo come lo stesso abbia urlato e inveito contro parte dei tifosi. 

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va, comunque, qualificata come gravemente antisportiva, essendo uscito deliberatamente dal terreno di gioco, aprendo un cancello di accesso alla tribuna, salendone i gradini ed arrivando a diretto contatto con i tifosi locali, per poi aver costretto i suoi dirigenti ad intervenire al fine di riaccompagnarlo sul terreno di gioco.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U.S.D. Lavello deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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