F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 185/CSA pubblicata del 30 Marzo 2023 – APD PSM Rapallo
Decisione n. 185/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 204/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)
Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente decisione
DECISIONE
sul reclamo numero 204/CSA/2022-2023, proposto dalla società APD PSM Rapallo in data 09.03.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 744 del 3.03.2023; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.03.2023 il dr. Antonino
Tumbiolo e sentito l’Arbitro;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società APD PSM Rapallo, ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Sacco Francesco, dal Giudice Sportivo presso la presso la Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a 5 (cfr. Com. Uff. n. 744 del 03.03.2023), in relazione alla gara di Coppa Italia Calcio a Cinque, PSM Rapallo/Sermig del 27.02.2023. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “ Per avere a fine gara colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario"”.
La società reclamante, con il reclamo introduttivo, ha chiesto, in via principale, di ritenere insussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione della squalifica e, in via subordinata, la rideterminazione della squalifica per la presenza delle circostanze attenuanti indicate nel ricorso o valutando la condotta del calciatore come antisportiva e non come violenta.
La società APD PSM Rapallo fonda il suo ricorso su una diversa ricostruzione dell'accaduto, come riportato nel referto arbitrale, affermando che il contatto tra il calciatore Sacco Francesco e il calciatore della squadra avversaria Mariotti Andrea si era concretizzato in una spinta reciproca.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 marzo 2023, è stato sentito l'arbitro della gara.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
La Corte ritiene che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Tali dichiarazioni, in assenza di elementi probatori certi di segno contrario, debbono costituire il perimetro entro il quale la Corte può e deve mantenere i limiti del proprio sindacato.
Nel caso di specie, così l’assistente dell’arbitro ha refertato l’accaduto: “A fine gara il giocatore Sacco Francesco si avvicina all’avversario colpendolo con uno schiaffo sul viso a mano aperta, innescando un inizio di rissa.”
Le dichiarazioni contenute nel referto sono state confermate dall'arbitro, udito telefonicamente dalla Corte, il quale ha chiarito che la condotta dei calciatori era consistita in uno schiaffo reciproco e contestuale.
Conseguentemente, si ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del principio di rissa che è scaturito dalla condotta in contestazione.
P.Q.M
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce