C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 91 del 16/03/2023 – Delibera – gara del 11/ 3/2023 PALMARKET PAGNACCO – DEPORTIVO JUNIOR

gara del 11/ 3/2023 PALMARKET PAGNACCO - DEPORTIVO JUNIOR

Il G.S.T. Letti gli atti di gara e relativi allegati e supplementi;  Assunti dall’arbitro, in apposita videoconferenza dd. 14.03.2023, i chiarimenti e le precisazioni del caso; Espletati tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo;

Accertato, sulla scorta di un tanto, che: o Al minuto 28’ del secondo tempo di gara, alla notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni, il sig. Terry Frank Osadolor - partecipante alla gara con la maglia n. 11 nelle fila della A.S.D. Palmarket Pagnacco – dapprima proferiva reiterate espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’arbitro, subito dopo si portava faccia a faccia con quest’ultimo (poggiando la propria fronte sulla sua), lo spingeva fino a farlo indietreggiare di circa un metro e, infine, gli sferrava un pugno a mano serrata colpendolo all’altezza dello zigomo sinistro; o immediatamente altri calciatori intervenivano per trattenere e allontanare il sig. Osadolor che, dal canto suo, cercava invece di divincolarsi nel tentativo di portarsi nuovamente vicino all’arbitro perseverando nel proprio atteggiamento aggressivo; o a quel punto l’arbitro si allontanava di qualche metro per meglio osservare la situazione di generale animosità nel frattempo creatasi tra i calciatori delle due squadre e, constatata l’impossibilità di dare seguito alla gara in ragione delle proprie condizioni psico–fisiche nonché dell’aggravarsi della citata animosità tra i calciatori, assumeva la decisione di sospendere definitivamente la gara decretandone anzitempo la fine con il triplice fischio; o preso atto della predetta decisione i partecipanti alla gara guadagnavano gli spogliatoi mentre l’arbitro veniva avvicinato da persona non identificata - e il cui nominativo non compariva nella lista dei partecipanti - il quale gli rivolgeva un’espressione ironica ed irriguardosa in merito all’episodio testé verificatosi e che, nonostante l’espressa richiesta di lasciare il recinto di gioco avanzata dall’arbitro, vi si tratteneva anche in seguito; o nelle more il sig. Osadolor sostava all’esterno degli spogliatoi attendendo che l’arbitro vi facesse rientro; o una volta all’interno del proprio spogliatoio, l’arbitro veniva raggiunto dei dirigenti della squadra ospite e da alcuni calciatori della squadra ospitante, nonché dall’allenatore di quest’ultima, i quali gli offrivano assistenza in relazione al colpo ricevuto al volto; o dopo circa dieci minuti l’arbitro usciva dal proprio spogliatoio e - senza che nessuno ponesse in essere specifiche cautele a protezione della sua incolumità - veniva nuovamente avvicinato dal sig. Osadolor il quale per tre volte gli rivolgeva testualmente l’espressione “Io ti denuncio per razzismo, ricordatelo”, puntando il dito verso il volto del direttore di gara; o ancora, nel dirigersi verso la propria automobile all’interno del parcheggio dell’impianto, l’arbitro veniva lasciato solo mentre, da distanza, il sig. Osadolor puntava nuovamente il dito in direzione del direttore di gara con atteggiamento intimidatorio; o infine, l’arbitro si recava presso il Pronto Soccorso del Nosocomio di Udine ove, i Sanitari, una volta prestate le cure del caso, obbiettivamente accertavano la “[…] tumefazione dolente a livello dello zigomo sinistro.”, dimettendo il direttore di gara con prognosi di giorni cinque come attestato dalla documentazione medica allegata agli atti;  Alla luce di tutto quanto sopra descritto, valutate le condotte poste in essere dai singoli partecipanti alla gara, considerata la responsabilità oggettiva della Società ospitante e tenuto conto delle aggravanti e delle attenuanti applicabili al caso di specie, a sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8, 10, 13, 14, 35 del C.G.S.

P.Q.M.

Commina a carico della A.S.D. Palmarket Pagnacco la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della A.S.D. Deportivo Junior per avere un proprio calciatore, con la sua condotta, determinato l’arbitro a ritenerne impossibile il proseguo;  commina, altresì, a carico della A.S.D. Palmarket Pagnacco l’ammenda di euro 250,00 per non aver impedito l’ingresso all’interno del recinto di gioco di una persona non autorizzata e per non aver posto in essere, anche dopo l’episodio di cui si era reso protagonista sig. Terry Frank Osadolor, le necessarie misure ad integrale tutela dell’arbitro;  sanziona il calciatore sig. Terry Frank Osadolor, partecipante alla gara con la maglia n. 11 nelle fila della A.S.D. Palmarket Pagnacco, con la squalifica sino al giorno 30.06.2026; precisa, per quanto di competenza, che le suddette sanzioni rilevano ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 co. VII° C.G.S..

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