C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/01.2023 – Delibera – Deferimento tft–sd 9/2022-2023 del procuratore federale a carico di: A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE, BESIC Sandi

Deferimento tft–sd 9/2022-2023 del procuratore federale a carico di: A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE, BESIC Sandi

Il deferimento. Con atto del 16 novembre 2022, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Besic Sandi, la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 e la società A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE per rispondere: 1) il Sig. BESIC Sandi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva “per aver contattato il sig. Paolo Di Rosa (dall’1 al 5 dicembre 2021), soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della A.S.D. New Team Lignano C5, pochi giorni prima della gara A.S.D, New Team Lignano C5 – A.S.D. Calcetto Clark Udine dell’11.12.2021 valevole per il campionato di calcio a 5 serie C1, parlando nel corso di tali contatti del possibile esito della gara”; 2) la società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Di Rosa Paolo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 3) la società A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. BESIC Sandi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 17.11.2022 veniva fissata l’udienza del 15.12.2022. Il dibattimento. All’udienza del 15.12.2022 dinanzi al TFT – SD compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto, nonché in rappresentanza della società A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 il sig. Maurizio Iermano in virtù di regolare delega. Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati formulava le seguenti richieste: - quanto al sig. BESIC Sandi, giornate 10 (dieci) di squalifica; - quanto alla A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5, euro 600,00 (seicento) di ammenda; - quanto alla A.S.D. CALCETTO CLARK UDINE, euro 600,00 (seicento) di ammenda Sentito dal Tribunale, il sig. Iermano riferiva che la gara di campionato legata alle indagini oggetto del presente deferimento era stata vinta per 3-1 dalla compagine da lui rappresentata ed inoltre che il trasferimento del sig. BESIC presso la società di calcio a 5 lignanese non ha mai avuto luogo. Lo stesso evidenziava altresì che la A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 era già stata precedentemente giudicata sui medesimi fatti con la decisione del TFT pubblicata sul CU n. 136 del 16.06.2022, chiedendone pertanto il proscioglimento. In merito alla richiesta del Tribunale di chiarimenti riguardo la frase contenuta nel deferimento che recita: “tutto ciò in assenza di riscontri che dimostrino che i contatti stessi potessero essere inseriti nell’ambito di un tentativo di alterazione del risultato dell’incontro”, la Procura Federale precisava che, essendo l’esito della gara risultato difforme al contenuto della messaggistica, non si era ritenuto di applicare circostanze aggravanti. La motivazione. Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferimenti oggetto del presente giudizio vadano parzialmente accolti per quanto di seguito specificato. Il procedimento prende le mosse dalla decisione del TFT-SD 9/2021-2022 del 15.06.2022 con la quale veniva disposta la trasmissione alla Procura Federale della documentazione relativa al procedimento disciplinare, definito con decisione di questo Tribunale con la decisione sopra citata. Nell’ambito di tale giudizio, tra gli altri, la A.S.D. NEW TEAM LIGNANO C5 veniva condannata al pagamento di un’ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per atti e comportamenti proselitistici di un proprio tesserato, il sig. Paolo Di Rosa, perpetrati per il mezzo della messaggistica di testo utilizzando l’applicazione “Whatsapp”. Il TFT aveva ritenuto di competenza della Procura Federale la valutazione del testo di messaggi scambiati tra i tesserati nei giorni antecedenti alla competizione che avrebbe avuto luogo tra la A.S.D. NEW TEAM C5 e la A.S.D. CLARK UDINE. Nello specifico, le espressioni censurabili secondo la Procura per finalità di alterazione dell’esito della gara erano le seguenti: “Va bene… l’11 dicembre giochiamo contro ti ricordo… se non volete perdere punti [emoticon]” (01.12.2022 ore 13:26 da Besic a Di Rosa) ottenendo come risposta “una [emoticon]” (01.12.2022 ore 13:26 da Di Rosa a Besic) e qualche giorno dopo “Difendiamo 1 uno a zero [emoticon]” (03.12.2022 ore 21:05 da Besic a Di Rosa). Nel corso delle audizioni rese dinnanzi ai collaboratori della Procura Federale entrambi i soggetti avevano dichiarato che la conversazione, dal tono scherzoso e confidenziale, rientrava nel contesto di un ipotizzato trasferimento del calciatore presso la compagine lignanese, negando alcun intento di accordarsi sul possibile risultato della gara. Tuttavia, questo Tribunale ritiene che il calciatore BESIC Sandi debba essere ritenuto responsabile delle contestazioni oggetto di deferimento. Nell’ipotesi di alterazione dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva devono sussistere diverse componenti affinché si realizzi la condotta di tipo manipolatorio a ciò necessaria. Va premesso che tale condotta costituisce in astratto un presupposto già di per sé gravissimo all’interno del sistema dello sport, perché volta a ledere i principi cardine di lealtà e correttezza su cui l’ordinamento sportivo pone le proprie fondamenta. Anche il legislatore ordinario si è preoccupato in più occasioni di disciplinare, circoscrivere ed eliminare, sia in ambito internazionale che domestico, tutte le attività di carattere fraudolento che possano sorgere nel contesto delle competizioni sportive, ponendo particolare attenzione a quelle legate all’alterazione dei risultati delle stesse. Nella maggior parte delle ipotesi trattate, la manipolazione delle competizioni sportive viene legata al profitto economico che può derivare da un eventuale accordo tra i protagonisti delle gare a discapito dell’imprevedibilità del risultato, con lo scopo di disegnare una normativa adatta ad impedire l’irruzione delle attività clandestine nel mondo dello sport. A di là delle fattispecie connesse alle scommesse sportive, che costituiscono un’ampia patologia contrastata nell’ambito del mondo dello sport, per quanto è qui di interesse occorre precisare che il disvalore si crea già, più in generale, quando vengono compiuti degli atti fraudolenti finalizzati all’alterazione del regolare esito della competizione. In particolare, secondo la giurisprudenza dei massimi organi della giustizia federale nazionale, “per il relativo perfezionamento occorre la combinazione fra più segmenti di condotta (dal proponente il programma illecito e dall’appartenente alla sfera tecnica, di volta in volta, interveniente: calciatore, tecnici, componenti la terna arbitrale ecc…) munita di capacità causale” (Cfr. per tutti Corte Federale 01/09/2006 in C.U. 7/CF 2006/2007). A ciò va aggiunto che, nel diritto dello sport, la violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS si configura anche con il solo tentativo di alterare una gara, senza che l’evento si sia necessariamente verificato. Nel caso di specie, i soggetti coinvolti nello scambio di messaggi sono da ritenersi entrambi idonei a poter agire nel concreto sull’alterazione dello svolgimento e dell’esito della competizione, trattandosi da un lato di un giocatore, con il suo apporto in campo e, dall’altro, di un dirigente della squadra avversaria, con il suo potere gerarchicamente superiore. Il tenore dei messaggi, tuttavia, lascia alcuni dubbi interpretativi. Con poche parole e con l’utilizzo di quelle espressioni simboliche chiamate “emoticons” (di cui non compare la rappresentazione agli atti), il sinallagma proprio del compimento dell’illecito di alterazione della gara non parrebbe interamente realizzarsi. La condotta genericamente degna di rilievo consisterebbe, dunque, nel sollecito da parte del calciatore al proprio trasferimento presso la squadra per la quale il dirigente è tesserato, in vista della successiva gara di campionato in cui le due squadre si sarebbero incontrate. Ed in effetti anche secondo la Procura Federale, che deferisce il giocatore per la sola violazione dell’art. 4 CGS, il fatto accaduto non sarebbe evidentemente sufficiente a configurare l’ipotesi di cui art. 30 CGS, secondo il quale “Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.” Tant’è che la precisazione fatta dalla stessa Procura in sede di audizione è da ritenersi coerente con l’interpretazione di quest’ultima disposizione (precedentemente contenuta nell’art. 7 CGS), secondo la quale costituendo l’alterazione delle competizioni sportive un illecito a consumazione anticipata, il realizzarsi dell’evento avrebbe rilevanza solo ed esclusivamente ai fini dell’applicazione di un’eventuale aggravante. Fatta tale doverosa premessa, sono comunque da ritenersi inopportune, e di conseguenza censurabili, le conversazioni tra tesserati aventi ad oggetto le competizioni sportive a cui prendono parte da avversari, a nulla valendo il tentativo di derubricazione a conversazioni scherzose dagli stessi effettuato. Alla accertata responsabilità del calciatore BESIC Sandi, tesserato per la ASD CALCETTO CLARK UDINE, consegue a carico di quest’ultima la declarata responsabilità oggettiva di cui all’art 6 c. 2 CGS, per la quale appare equa la sanzione comminata da questo Tribunale. Quanto alla ASD NEW TEAM LIGNANO C5, essa veniva deferita nel presente procedimento a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Di Rosa Paolo per aver, secondo il capo d’incolpazione, parlato via Whatsapp con il sig. BESIC Sandi del possibile esito della gara che avrebbe avuto luogo pochi giorni dopo. Questo Tribunale ritiene che il deferimento nei confronti della ASD TEAM LIGNANO C5 debba essere rigettato poichè che la conversazione qui in esame è stata oggetto di precedente giudizio definito con la decisione TFT SD 9/2021-2022. Ebbene, il sig. Di Rosa, nell’ambito della richiamata decisione è stato condannato alla sanzione dell’inibizione di mesi 6 per aver intrattenuto contatti diretti con il calciatore BESIC per indurlo a trasferirsi presso la ASD NEW TEAM LIGNANO sulla base della medesima conversazione oggetto del presente procedimento. Quest’ultima società nel medesimo procedimento era stata condannata per responsabilità oggettiva ex art. 6 c 2 CGS all’ammenda di euro 400,00. Ai fini della decisione, sul punto si ritiene necessario in questa sede mutuare dall’ordinamento ordinario il generico e garantista principio del ne bis in idem, per il quale l’incolpato non può essere soggetto ad un nuovo procedimento per uno stesso fatto per il quale è già stato giudicato in via definitiva. Nel caso specifico, infatti, si realizzerebbe una violazione del citato principio laddove venisse irrogata una ulteriore sanzione allo stesso soggetto e per lo stesso fatto, tra l’altro da parte di un’autorità che rappresenta espressione di un unico ordinamento giuridico: in tal caso le sanzioni assolverebbero senza dubbio la medesima finalità punitiva. Per questo motivo si ritiene che la ASD NEW TEAM LIGNANO non possa essere sottoposta a giudizio ulteriore da parte di questo Tribunale per quanto indicato nell’atto di deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:  quanto al sig. BESIC Sandi, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli commina la squalifica di 3 (tre) giornate;  quanto alla Società ASD Calcetto Clark Udine, ritenuta la responsabilità della stessa per i fatti di cui al deferimento ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS, le irroga l’ammenda di euro 400 (quattrocento);  quanto alla Società ASD New Team Lignano C5, la proscioglie da ogni addebito per essere già stata deferita e giudicata sul medesimo fatto. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e poiché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art. 53 CGS.

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