C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 23/02/2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 13/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD ANCONA LUMIGNACCO, VINCENZO PISACANE, BERINI RENATO

Deferimento TFT–SD 13/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: ASD ANCONA LUMIGNACCO, VINCENZO PISACANE, BERINI RENATO

ll deferimento: Con atto del 31 gennaio 2023, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale – Sezione disciplinare - VINCENZO PISACANE, BERINI RENATO e ASD ANCONA LUMIGNACCO per rispondere delle seguenti condotte: 1-il sig. BERINI RENATO - all’epoca dei fatti segretario tesserato per la A.S.D. Academy Ancona:- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, e 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto attività di segretario di fatto nella stagione sportiva 2022 – 2023 per la A.S.D. Ancona Lumignacco, pur essendo già tesserato con la stessa qualifica e nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Academy Ancona; - della violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25.7.2022, materialmente apposto la sottoscrizione non veridica della sig.ra Ferenc Laura sulla richiesta di tesseramento della stessa quale collaboratore della medesima società per la stagione sportiva 2022 - 2023; - per entrambi i capi di incolpazione con l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1 lett. e, del Codice di Giustizia Sportiva per aver ammesso la responsabilità e l'aver prestato collaborazione fattiva per l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento; 2- il sig. PISACANE VINCENZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ancona Lumignacco: - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 21, comma 4, e 37, comma 1, delle NOIF per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Berini Renato di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023 attività di segretario di fatto per la A.S.D. Ancona Lumignacco, nonostante lo stesso fosse già tesserato nella medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Academy Ancona; - della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 25.7.2022 consentito, e comunque non impedito, al sig. Berini Renato di apporre la firma non veridica della sig.ra Ferenc Laura sulla richiesta di tesseramento della stessa quale collaboratore della società A.S.D. Ancona Lumignacco per la stagione sportiva 2022 – 2023; 3- la società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pisacane Vincenzo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; ritenuto che, con riferimento agli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Berini Renato così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, non si ritiene sussistere la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società Academy Ancona per la quale lo stesso era tesserato all’epoca dei fatti, in quanto l’attività di segretario di fatto per la Ancona Lumignacco appare essere stata svolta all’insaputa della società di tesseramento, ed in ogni caso al di fuori delle possibilità di controllo, anche indiretto, della stessa. La convocazione: all’udienza del 22.02.2023, avanti al TFN – SD, compariva il sig. Antonino Chilà, segretario della ASD ANCONA LUMIGNACCO, che dimetteva deleghe scritte a suo nome del sig. Vincenzo Pisacane nell’interesse suo proprio, dello stesso sig. Vicenzo Pisacane quale presidente della Società ASD ANCONA LUMIGNACCO e per conto di quest’ultima, nonché del sig. Renato Berini. Non erano presenti i Sigg. Pisacane Vincenzo e Berini Renato, dandosi atto del fatto che per la loro posizione, nonché per quella della Società, era stata già anticipata istanza scritta di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS, con accordo della Procura Federale. Il sig. Chilà dimetteva gli originali dei verbali di accordo, sottoscritti anche dal rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, presente in udienza. Prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale e le parti, richiamandosi all’accordo intercorso in relazione a tutte e tre le posizioni oggi in esame, si accordavano dunque per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, nei seguenti termini: - quanto al sig. Vincenzo PISACANE inibizione di mesi 2 (due), sanzione base mesi 3; - quanto alla Società ASD ANCONA LUMIGNACCO ammenda di euro 280,00 (sanzione base euro 400), alle condizioni di cui all’art. 127, comma 4 CGS; - quanto al sig. Renato BERINI inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4; La motivazione: il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS. I fatti oggetto di contestazione si riferiscono alla segnalazione alla Procura Federale, a mezzo e-mail del 15 settembre 2022, proveniente dalla sig.ra Laura Ferenc del mancato proprio tesseramento, come dirigente della ASD Sedegliano per la stagione sportiva 2022 - 2023, in quanto già tesserata per la medesima stagione sportiva per la A.S.D. Ancona Lumignacco, pur non essendosi mai recata presso gli uffici della medesima società e pur non avendo mai sottoscritto alcun modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2022 – 2023. Dalla documentazione acquisita al presente procedimento e dagli atti di indagine posti in essere, risulta provato che: il sig. Berini Renato, all’epoca dei fatti segretario della A.S.D. Academy Ancona, ha svolto nella medesima stagione sportiva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la A.S.D. Ancona Lumignacco. Così come ammesso in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, in particolare, nello svolgimento delle funzioni di segretario di fatto della A.S.D. Ancona Lumignacco, il sig. Renato Berini ha materialmente apposto, in data 25.7.2022, la sottoscrizione non veridica della sig.ra Laura Ferenc sui documenti di tesseramento della stessa quale dirigente per la stagione sportiva 2022 – 2023. Appare provato altresì che il sig. Vincenzo Pisacane, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Ancona Lumignacco, abbia consentito e comunque non impedito al sig. Renato Berini di svolgere nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023 attività di segretario di fatto della società dallo stesso rappresentata, pur essendo quest’ultimo già tesserato nella medesima stagione sportiva per la A.S.D. Academy Ancona. Lo stesso presidente della A.S.D. Ancona Lumignacco, inoltre, ha omesso qualsiasi attività di controllo e verifica della sottoscrizione della sig.ra Laura Ferenc dei moduli di tesseramento. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie il TFT FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, in ordine alla posizione dei soggetti deferiti e della società; così come congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al sig. Vincenzo PISACANE dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due), sanzione base mesi 3 e dichiara altresì la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società ASD ANCONA LUMIGNACCO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 280,00 (sanzione base euro 400) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art.127, co. 4 CGS. - quanto al sig. Renato BERINI, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4 e dichiara altresì la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, completa di motivazione, e ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

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