C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 05/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI APRILIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANTELE MANUEL FINO AL 30/06/2023 E DEL CALCIATORE IORIZZO FABIANO FINO AL 23/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: CITTA DI APRILIA – POL.CITTA DI PALIANO del 20/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CITTA DI APRILIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANTELE MANUEL FINO AL 30/06/2023 E DEL CALCIATORE IORIZZO FABIANO FINO AL 23/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.67 SGS DEL 24/11/2022 (Gara: CITTA DI APRILIA – POL.CITTA DI PALIANO del 20/11/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022
Con decisione del 24/11/2022, C.U. n. 67 , il Giudice sportivo del CR LAZIO, in riferimento alla gara Città di Aprilia – Pol. Città di Paliano del 20.11.2022 – Campionato U17 Reg. Maschile, infliggeva a due giocatori della A.S.D. Città di Aprilia, CANTELE Manuel e IORIZZO Fabiano, la squalifica, rispettivamente fino al 30.06.2023 (Cantele) in quanto “[..] espulso per aver colpito a gioco fermo con un violento pugno alla nuca un avversario facendolo cadere per terra provocandogli forte dolore. Per accertamenti veniva portato all’ospedale con autoambulanza [..]” e fino al 23.12.2022 (Iorizzo) in quanto “[..] espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva e successivamente tentava di aggredire alcuni avversari [..]”. Avverso tale decisione proponeva reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la A.S.D. Città di Aprilia, la quale, senza negare i fatti contestati ai due calciatori, chiedeva che fosse ridotta l’entità delle squalifiche loro comminate - in particolare nei riguardi di CANTELE Manuel – ritenute eccessivamente afflittive. A fondamento della sopraindicata domanda, la reclamante esponeva argomenti quali la giovane età dei due calciatori, nonché la circostanza secondo cui il gesto del calciatore CANTELE Manuel sarebbe stato commesso in reazione ad una precedente azione, anch’essa da considerarsi antisportiva, posta in essere nei suoi riguardi da parte del giocatore Proietto Andrea del Città di Paliano, destinatario del pugno alla nuca, il quale, ad opinione della reclamante, prima di salire in ambulanza, avrebbe anche ammesso di aver colpito l’avversario. Ad ulteriore riprova di quanto dedotto, e sempre riguardo alla posizione del calciatore CANTELE Manuel, la reclamante precisava come anche il suddetto giocatore fosse stato accompagnato presso il Pronto Soccorso per accertamenti medici, e, a tal proposito, produceva copia di cartella clinica di P.S. della Casa di cura privata Città di Aprilia del 20.11.2022 e di certificato medico datato 21.11.2022, attestanti un trauma nasale del giocatore. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. A tal riguardo, fondamentale importanza assumono il referto e relativo supplemento arbitrale, estremamente esaustivi nel descrivere, in modo analitico e dettagliato, lo svolgimento degli eventi occorsi in occasione della competizione in parola, ed il cui contenuto, come noto, ha natura di piena prova fidefacente, in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati, ai sensi dell’art. 61 c.1 del CGS. Dai suddetti documenti ufficiali emerge, infatti, come il calciatore IORIZZO, alla notifica dell’espulsione per doppia ammonizione, si sia avvicinato all’arbitro ad una distanza piuttosto ravvicinata (circa 50 cm) con fare minaccioso ed aggressivo, urlando contro lo stesso testuali parole “[..] sei un coglione, mi hai fatto perdere la partita! [..]”, per essere poi bloccato a forza e allontanato previo intervento del suo capitano. Lo stesso calciatore IORIZZO, in seguito, malgrado la sua espulsione, rientrava sul terreno di gioco dirigendosi con fare minaccioso e aggressivo verso gli avversari, riuniti nella loro panchina, per essere poi bloccato con fatica dai propri compagni. A tal riguardo, non rinvenendo negli atti ufficiali, tantomeno nel reclamo, elementi idonei a comprovare la sussistenza di circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del CGS, questa Corte ritiene la sanzione comminata dal giudice di prime cure al giocatore IORIZZO Fabiano, decisamente congrua rispetto alle condotte poste in essere dallo stesso, considerati anche i minimi edittali previsti dagli artt. 36 c.1 lett. a) in caso di condotta ingiuriosa o gravemente irriguardosa nei riguardi degli ufficiali di gara (sanzione minima della squalifica per due giornate o a tempo determinato, salvo circostanze attenuati o aggravanti) e 39 del CGS in caso di condotta gravemente antisportiva (sanzione minima della squalifica per due giornate). Ancora, ben descritti risultano i contorni della vicenda relativa alle azioni poste in essere dal calciatore CANTELE Manuel il quale, a gioco fermo, colpiva violentemente con un pugno all’altezza della nuca il n. 13 Andrea Proietto della Società Città di Paliano, che cadeva a terra rimanendo frastornato, tanto da dover essere trasportato in ospedale con un’ambulanza. Orbene, l’entità e la pericolosità, unitamente alla indubbia intenzionalità del gesto commesso dal giocatore CANTELE Manuel, rendono siffatto comportamento certamente qualificabile come condotta violenta, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 38 del CGS, per la quale, come noto, è prevista, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima della squalifica per tre giornate o a tempo determinato ed in caso di particolare gravità della condotta violenta, è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. Ed anche in riferimento alla posizione del su citato giocatore, la Corte ritiene congrua la misura della sanzione inflitta dal giudice di prime cure, atteso, peraltro, che nei comportamenti posti in essere del medesimo, non si ritiene siano ravvisabili circostanze attenuanti, contrariamente a quanto prospettato dalla reclamante. A tale proposito, giova evidenziare, innanzitutto, la rilevanza rivestita dall’aver il giocatore sferrato il pugno alla nuca dell’avversario a gioco fermo (cfr supplemento di referto arbitrale), ovvero in un frangente slegato dall’azione del gioco. Ciò vale, già di per sé, a svelare, da un lato, l’intenzionalità del gesto; dall’altro, ad escludere l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’articolo 13 comma 1 lettera a) del CGS, che ricorre solo allorché il responsabile abbia agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui (fattispecie incompatibile con il gioco fermo). Da ultimo, la Corte rileva il dato, di natura assorbente, per il quale negli atti ufficiali non è rinvenibile alcun riscontro relativo a quanto affermato dalla reclamante in merito ad un’asserita reazione del calciatore CANTELE ad un previo colpo ingiustamente subito dall’avversario Proietto Andrea ai suoi danni. Al contrario, il supplemento di referto arbitrale ben chiarisce come a colpire con pugni al viso e al corpo il giocatore CANTELE Manuel sia stato, se mai, il n. 9 del Città di Paliano (a sua volta espulso e raggiunto da squalifica), tale Minotti Davide, non già il Proietto, e, peraltro, dopo che già si era consumata la condotta violenta a scapito di quest’ultimo, da parte del calciatore CANTELE Manuel. Del tutto inconferente risulta, quindi, anche la documentazione medica relativa al trauma nasale riportato dal giocatore CANTELE Manuel e prodotta dalla reclamante, in quanto inidonea a corroborare la ricostruzione fattuale prospettata dalla A.S.D. Città di Aprilia in ordine alla sussistenza di circostanze attenuanti invocate dalla medesima. Parimenti, neppure la giovane età dei responsabili rileva, nella fattispecie in discorso, al fine di trarne una circostanza idonea a giustificare una riduzione della pena ex art. 13 c.2 CGS. Con particolare riferimento al giocatore CANTELE Manuel, la sanzione della squalifica fino al 30.06.2023 risulta idonea e proporzionata in ragione della pericolosità e gravità del gesto da questi commesso, volto a porre in serio pericolo l’integrità fisica altrui, nella convinzione che il giovane, traendo frutto dalla presente esperienza, possa in futuro astenersi dal commettere ulteriori infrazioni di tale rilievo. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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