C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 05/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 LND DEL 30/11/2022 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FALASCHELAVINIO del 27/11/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 LND DEL 30/11/2022 (Gara: ANZIO CALCIO 1924 – FALASCHELAVINIO del 27/11/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.153 del 30.11.2022 del Giudice Sportivo del C.R. Lazio; valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della ASD Anzio Calcio 1924, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, tra i quali assume valore di prova privilegiata il referto arbitrale, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riconosce difatti la sussistenza della indebita presenza non autorizzata, per tutta la durata della gara, da parte della propria tifoseria locale all’interno dell’impianto sportivo, così come dalla relazione del Commissario di campo, oltre che dal referto arbitrale, alla luce del fatto che la Tribuna della squadra ospitante era fatiscente. Oltre a questo, si evidenzia che i sostenitori della A.s.d. Anzio Calcio 1924 superavano facilmente il muro posto a delimitare l’impianto, che doveva invece essere chiuso al pubblico per mancata agibilità, come da C.U. n. 147 del 24.11.2022. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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