C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 217 del 20/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022 (Gara: NOMENTUM – S.S. PASSO CORESE dell’11/12/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. S.S. PASSO CORESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORI LUCA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.170 LND DEL 14/12/2022 (Gara: NOMENTUM – S.S. PASSO CORESE dell’11/12/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 185 del 23/12/2022
Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. S.S. Passo Corese ha avanzato gravame avverso la squalifica a tre giornate di gara a carico del calciatore Luca Salvatori, sostenendo che lo stesso non avesse pronunciato frasi offensive all’arbitro. Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, già espulso per doppia ammonizione, inveiva contro l’arbitro e l’assistente n.1 apostrofandoli come “ritardata” e “handicappato”. Detto deplorevole comportamento – peraltro particolarmente abietto per l’utilizzo di frasi che ledono la dignità umana e sono contrarie a tutti i valori sportivi che i tesserati devono rispettare – risulta quindi provato ed è stato altresì correttamente sanzionato dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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