C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 224 del 27/01/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASTROPIETRO NICOLAS FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – ATLETICO ROMA VI del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ATLETICO ROMA VI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASTROPIETRO NICOLAS FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – ATLETICO ROMA VI del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 216 del 20/01/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Atletico Roma VI ha avanzato gravame avverso la squalifica fino al 31.3.2023 a carico del calciatore Nicolas Mastropietro, sostenendo che i fatti sarebbero avvenuti in occasione di un parapiglia tra le due squadre in cui il calciatore avversario Cristian Secu aveva spinto violentemente un compagno di squadra del Mastropietro che aveva reagito successivamente contro questi. Deduceva, inoltre, che la squalifica del proprio tesserato fosse eccessiva anche rispetto a quella inflitta all’avversario e chiedeva una riduzione della sanzione. Veniva ascoltata da remoto la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze deducendo altresì una continuazione nelle condotte del tesserato, concludendo per l’accoglimento del reclamo. Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo che un compagno di squadra veniva spinto in faccia e fatto cadere dall’avversario Secu, spintonava quest’ultimo e fattolo cadere gli assestava un violento calcio in viso. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. stabilisce che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Orbene, il violento comportamento del sig. Mastropietro risulta adeguatamente sanzionato dal Giudice di prime cure. Si tratta, infatti, di una condotta che trascende la semplice reazione in una situazione di parapiglia generale in cui si è avuto un gesto violento di un avversario, avendo il tesserato della reclamante spinto a terra un avversario e sferrato un proditorio calcio al suo viso mentre questi si trovava in condizione di minorata difesa, con conseguenze che avrebbero potuto essere anche gravemente lesive. La condotta del calciatore, complessivamente tenuta e valutata, giustifica l’entità della sanzione irrogata e non risulta comparabile con la quantificazione della squalifica a carico del calciatore avversario. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

 Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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