C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 234 del 03/02/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: ELIS A.R.L. – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTALDO PAOLO FINO AL 31/03/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 LND DEL 29/12/2022 (Gara: ELIS A.R.L. – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 22/12/2022 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società D. Dino Puglisi ha impugnato il provvedimento di squalifica sino al 31-3-2023 del calciatore Castaldo Paolo comminata dal competente Giudice Sportivo. La reclamante, dopo aver stigmatizzato il comportamento del direttore di gara, a suo dire, impacciato ed impreciso nella compilazione del referto di gara e che avrebbe adottato diverse decisioni a sfavore assai dubbie, contesta la dinamica riportata nel rapporto di fine gara in relazione al gesto addebitato al calciatore Castaldo che avrebbe colpito intenzionalmente l’Arbitro, con una pallonata scagliata da circa dieci metri, all’altezza del ginocchio senza provocare dolore o danni. Sostiene la reclamante che il gesto del proprio tesserato sarebbe stato del tutto involontario, tanto che prima di sfiorare il direttore di gara, il pallone avrebbe sfiorato un altro proprio calciatore e che l’Arbitro non avrebbe mai potuto vedere né la distanza da cui era stato scagliato il pallone, ne dedurre l’eventuale intenzionalità in quanto girato di spalle rispetto al calciatore. Il reclamo è infondato. La lettura del referto, fonte di prova privilegiata, non lascia spazio a dubbi di sorta in quanto l’Arbitro descrive dettagliatamente la dinamica ed aggiunge che il calciatore gli avrebbe rivolto una frase irriguardosa subito dopo il gesto, comportamento incompatibile con la predicata involontarietà del gesto. La sanzione irrogata è quindi del tutto congrua ed equa rispetto all’occorso e proporzionata al fatto in quanto il gesto commesso era potenzialmente idoneo a causare danni fisici alla vittima e l’assenza di conseguenze non può farsi direttamente derivare da una volontà dell’agente ma da circostanze estrinseche non prevedibili e non volute, quali l’attenuazione della violenza del colpo dovuta al fatto che il pallone aveva sfiorato anche un compagno di squadra o la soggettiva soglia del dolore dell’Arbitro. La sanzione va quindi pienamente confermata e non merita alcuna rivisitazione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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