C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 243 del 10/02/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCARDINI GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 16/11/2022 (Gara: VIS SUBIACO – VIRTUS ROMA del 13/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIRTUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCARDINI GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 LND DEL 16/11/2022 (Gara: VIS SUBIACO – VIRTUS ROMA del 13/11/2022 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 158 del 2/12/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe presentato dalla società Virtus Roma, nel quale chiedeva la riduzione delle squalifica inflitta al proprio calciatore Scardini Gianluca per 4 gare dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Lazio; la società Virtus Roma, pur riconoscendo un comportamento al massimo ineducato del calciatore, ribadisce fortemente che lo stesso non ha tenuto nessuna condotta irrispettosa, nè tantomeno minacciosa, nei confronti dell’arbitro. Per questo motivo la società Virtus Roma chiede, alla luce di quanto realmente accaduto, una rivisitazione del provvedimento disciplinare, da ricondurre al minimo edittale. Esaminati gli atti ufficiali ed il referto arbitrale, come è noto fonte di prova privilegiata, come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte non riscontra elementi utili e sufficienti per avvalorare le lagnanze della società e per rivedere l’entità della sanzione comminata al calciatore. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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