C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 278 del 10/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. REAL100CELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRASCA ROBERTO FINO AL 27/01/2023 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NASSER EL DIN KARIM FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 22/12/2022 (Gara: REAL100CELLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 18/12/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. REAL100CELLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRASCA ROBERTO FINO AL 27/01/2023 E DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NASSER EL DIN KARIM FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.183 LND DEL 22/12/2022 (Gara: REAL100CELLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 18/12/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 206 del 13/01/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, relativamente al reclamo presentato dalla società Real100Celle, visto il Comunicato Ufficiale n.183 del 22.12.2022 del Giudice Sportivo, valutando altresì gli atti del fascicolo, ritiene di respingere lo stesso poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali, visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale difatti, riconosce la sussistenza della “volontaria aggressività” di cui al noto art. 35, c.1, del C.G.S. rubricato con il titolo: “ Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” laddove sanziona le condotte violente ossia:” costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione intenzionale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Così come dal referto arbitrale prodotto, alla luce del fatto che il comportamento assunto dal calciatore Nasser El Din Karim, della squadra del Real100celle, nei confronti del direttore di gara, oltre ad essere gravemente minaccioso e aggressivo si concretizzava nel gesto antisportivo del violento schiaffo sul viso di quest’ultimo, provocando forti dolori alla guancia ed orecchio destro e forti vertigini. Inoltre l’art. 35 del C.G.S. descrive chiaramente “ogni atto intenzionale”, ebbene il comportamento tenuto dal calciatore Nasser è radicato nel segno di protesta poiché il suo comportamento antisportivo e offensivo solo a fine gara quando avvicinava l’arbitro prima calpestando un piede e successivamente alla notifica nei suoi confronti del provvedimento disciplinare lo colpiva volontariamente con uno schiaffo che comporterà un trauma violento da pressione all’orecchio destro. Tuttavia, si riscontra la possibilità di una lieve riduzione della squalifica a carico del calciatore Nasser El Din Karim, e dell’inibizione del massaggiatore Frasca Roberto, per ricondurre le stesse alle sanzioni solitamente inflitte per casi simili. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riqualificando la sanzione a carico del dirigente Frasca Roberto nell’inibizione fino al 20/01/2023 e riducendo la squalifica a carico del calciatore Nasser El Din Karim al 30/06/2026. Il contributo va restituito.

 

 

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