C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 287 del 17/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 27/01/2023 (Gara: SORIANESE – BORGO PALIDORO del 25/01/2023 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 17/02/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SORIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.223 LND DEL 27/01/2023 (Gara: SORIANESE – BORGO PALIDORO del 25/01/2023 – Coppa Italia Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 17/02/2023
Visto il reclamo in epigrafe del 16 febbraio 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. SORIANESE ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento adottato C.U. N.223 del 27/01/2023 dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale è stata disposta l’irrogazione dell’ammenda di € 500,00 alla società reclamante “[..] perché propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano alla terna arbitrale espressioni offensive e minacciose. Inoltre, i medesimi intonavano cori razzisti nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Sanzione così determinata in virtù dell’art. 28 CGS [..]”. Atteso che il reclamo della A.S.D. SORIANESE si fonda sulla negazione dei suindicati fatti, affidata alle seguenti affermazioni: - i dirigenti della A.S.D. SORIANESE non avrebbero udito offese e minacce proferite nei riguardi della terna arbitrale, tantomeno cori razzisti indirizzati al calciatore di colore della squadra avversaria, pur riconoscendo la possibilità che le asserite offese alla terna arbitrale da parte di alcuni sostenitori potrebbero loro essere sfuggite, mentre inverosimile risulterebbe la circostanza di non aver udito i cori razzisti; - anche il calciatore Seku Dumbia (unico possibile destinatario dei cori razzisti in parola in quanto unico giocatore di colore della squadra avversaria), secondo quanto riferitole verbalmente dai dirigenti della A.S.D. BORGO PALIDORO, non li avrebbe uditi. A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante ha, inoltre, richiamato l’art. 62 c.8 delle NOIF, ai sensi del quale l’arbitro, qualora rilevi cori, grida, striscioni e ogni altra manifestazione discriminatoria dispone di non iniziare la gara o la sua interruzione temporanea. Circostanza, quest’ultima, che non essendosi verificata nella fattispecie in discorso, ad avviso della reclamante varrebbe ad escludere in radice ex se anche l’esistenza dei fatti alla stessa contestati. La A.S.D. SORIANESE quindi, nelle proprie conclusioni ha richiesto: in via principale, l’annullamento dell’ammenda di € 500,00; in via subordinata, la riduzione della stessa per assenza di cori razzisti; in via ulteriormente gradata, l’eliminazione della parte motiva della sanzione irrogata dell’intonazione dei cori razzisti. In via istruttoria, inoltre, la reclamante ha richiesto che fosse sentito nella qualità di testimone il giocatore Seku Dumbia, la terna arbitrale (arbitro Franceso Saverio Madonna, gli assistenti Francesco Raganelli e Antonio Lecce), nonché l’ammissione di mezzi di prova audiovisivi relativi alla partita in questione. Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. I rapporti di gara, che come noto, ai sensi dell’art. 61 c.1 CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, sono chiari e non lasciano spazio alcuno a dubbi e/o ad interpretazioni e/o fraintendimenti di sorta circa quanto avvenuto nel corso della partita in parola. Nel proprio referto di gara l’arbitro F.S. Madonna, infatti, riferisce testualmente che: “[..] come riportato anche dall’assistente Antonio Lecce, il pubblico per tutta la gara rivolgeva frasi razziste nei confronti di un calciatore avversario e numerosi insulti, molto pesanti a tutta la terna [..]”. Ancora, nel referto dell’assistente Antonio Lecce si legge testualmente che: “[..] durante tutta la durata della partita e oltre, sostenitori appartenenti alla squadra ospitante rivolgevano frasi offensive verso tutta la terna arbitrale. Tra queste ‘ gli arbitri li devono ammazzare da piccoli’, ‘siete dei corrotti di merda’ e ‘dovete morire’. Inoltre gli stessi rivolgevano insulti razziali ad un giocatore appartenente alla squadra ospite (N.4) con frasi tipo ‘sei un negro’, ‘ammazzate quel negro’. In segno di scherno, pronunciavano la seguente frasi ‘scrivi, scrivi tutto che tanto la multa non la pago’ [..]”. Di talché, stante il contenuto netto e inequivocabile di tali documenti, ad avviso di Questa Corte non sussiste alcuna necessità di disporre alcun supplemento di istruttoria per l’audizione della terna arbitrale. Parimenti, la Corte respinge la richiesta di ammissione di mezzi di prova audiovisivi relativi alla partita in questione, non vertendosi, peraltro, nella fattispecie in discorso, di un caso di errore di persona. Osserva, infatti, il giudicante, che ai sensi dell’art. 61 c.2 CGS, “[..] gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione” [..]”. Nel merito, il non aver i dirigenti eventualmente sentito le offese – trattandosi di dichiarazione di parte - e/o il non aver l’arbitro disposto l’interruzione della gara in seguito al levarsi dei cori razzisti - la cui valutazione è rimessa all’eventuale osservatore arbitrale - non giova a dimostrare, per ciò solo, la non rispondenza a verità di quanto analiticamente descritto con dovizia di particolari dal direttore di gara e dal suo assistente nei relativi referti di gara circa i fatti contestati alla A.S.D. SORIANESE. Fatti che, come chiaramente ribadito si sarebbero verificati per tutta la competizione e oltre. Per tutto quanto sopra esposto, in considerazione della gravità degli insulti rivolti sia alla terna arbitrale sia al giocatore di colore della squadra avversaria, e della loro reiterazione per tutta la durata della gara, la sanzione inflitta alla società risulta più che congrua, non meritevole di annullamento, tantomeno di riduzione. Per questi motivi, questa Corte, preliminarmente respinte le istanze istruttorie avanzate dalla reclamante; nel merito, visto l’art. 28 CGS, ritenuta congrua la sanzione comminata dal giudice di prime cure
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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