C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 287 del 17/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRIPPETTA MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023 (Gara: POGGIO SAN LORENZO – CITTA DI RIETI 1936 del 5/02/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POGGIO SAN LORENZO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRIPPETTA MANUEL PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.238 LND DEL 9/02/2023 (Gara: POGGIO SAN LORENZO – CITTA DI RIETI 1936 del 5/02/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023

Visto il reclamo in epigrafe del 10 febbraio 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. POGGIO SAN LORENZO ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. N.238 DEL 09/02/2023, con il quale è stata disposta la squalifica del calciatore Manuel TRIPPETTA per tre gare in quanto “[..] espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare e alla fine del primo tempo reiterava tale comportamento [..]”. Atteso che il reclamo della A.S.D. POGGIO SAN LORENZO consiste in una sommaria e generica contestazione del provvedimento disciplinare inflitto al calciatore Manuel TRIPPETTA, privo di idonea articolazione di motivi in fatto e diritto nonché di spunti probatori a sostegno delle proprie doglianze. Considerato che, al contrario, le condotte ascritte al giocatore nel C.U. impugnato trovano pieno riscontro nel referto arbitrale - che come noto, ai sensi dell’art. 61 c.1 del C.G.S costituisce un mezzo di prova avente natura fidefacente – e in cui è riportato che: “[..] [doppia ammonizione] riceve una seconda ammonizione nella medesima gara. [comportamento antisportivo] mostra mancanza di rispetto nei riguardi dello spirito di Gioco Alla segnalazione del provvedimento avvicinava il sottoscritto a distanza di 1 mt circa, e non di meno poiché fermato dai compagni, con atteggiamento intimidatorio e fare minaccioso, minacciandomi con le seguenti parole: ‘ma che cazzo fischi! te oggi non esci dal campo! occhio a quello che fai !’. Allontanato dai compagni di squadra il calciatore lasciava il terreno di gioco continuando a minacciarmi: ‘vedi che devi fa! ci vediamo dopo!’. All’intervallo il calciatore, mentre mi accingevo a rientrare negli spogliatoi, reiterava tale comportamento. allontanato dai compagni. [..]”. Questa Corte, ritenuta congrua ai sensi dell’art. 36 del CGS la sanzione comminata dal giudice di prime cure al giocatore Manuel TRIPPETTA riguardo alle reiterate condotte poste in essere dallo stesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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