C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 194 del 05/01/2023 – Delibera – MINTURNO CALCIO 1936 – SOLIDALE FORMIA 2018
MINTURNO CALCIO 1936 - SOLIDALE FORMIA 2018
Sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 166 del 09/12/2022. Esaminato il ricorso fatto pervenire nei tempi previsti dalle norme vigenti a seguito di tempestivo preannuncio dalle società MINTURNO CALCIO e SOLIDALE FORMIA per connessione con il quale si deduce che l’arbitro designato alla direzione della gara ha sospeso definitivamente la stessa senza dei plausibili motivi a seguito di un mass confrontation tra i calciatori in campo. Per l’effetto si chiede la ripetizione della stessa. Non essendosi verificati particolari incidenti sugli spalti ed in campo sotto la sorveglianza della forza pubblica presente. Per l’effetto richiedono la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali come noto fonte privilegiata di prova, l’arbitro riferisce che al 10 del secondo tempo il calciatore n.10 PEZZOLA Giuseppe della società Solidale Formia subiva un fallo di gioco dal calciatore avversario n.4 CONTE Antonio della società Minturno. In conseguenza a tale episodio si scatenava una zuffa a cui partecipavano tutti i calciatori di entrambe le società, compresi i calciatori di riserva ed i dirigenti di entrambe le società. Si rileva che in tali situazioni l’arbitro deve astenersi a far proseguire la gara per fatti che in concreto ritenga gravemente pregiudizievoli per l’incolumità propria e dei calciatori. Pertanto ha ritenuto espulsi seguenti calciatori: per la società Solidale Formia: PEZZOLA Giuseppe, MONZA Fabio, NASTA Marco, DO ROSARIO Oliver Elvis, CONTRERAS Marco e per la società Minturno Calcio: CANALI Fabio Gustavo, CONTE Antonio, ABBATTISTA Matteo, PICCARDI Fabrizio, COLARUOTOLO Massimo In virtù al regolamento del gioco del calcio regola 3 numero calciatori che recita quanto segue: “Nessuna gara potrà iniziare o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di 7 calciatori.” In considerazione che nel corso della gara sono estati espulsi i sopracitati calciatori partecipanti al gioco e le due squadre quindi si trovavano in campo con meno di 7 calciatori effettivi, in virtù all’art 10 comma 5/b del CGS
PQM DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalle società MINTURNO CALCIO e SOLIDALE FORMIA 2. di infliggere alle società MINTURNO CALCIO e SOLIDALE FORMIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per entrambe nonché l’ammenda di euro 100; 3. i contributi vanno incamerati.