C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 203 del 12/01/2023 – Delibera – ATLETICO ACILIA A.R.L. – EUR TORRINO

ATLETICO ACILIA A.R.L. - EUR TORRINO

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali della gara di cui in epigrafe RILEVA - che l'arbitro "sospendeva la gara alla fine del primo tempo, perchè si ritrovava in una situazione di insulti e calunnie da parte dei componenti della squadra EUR TORRINO"; - sentito il direttore di gara, per una più accurata disamina dell'accaduto, questi ha prontamente inviato un supplemento di referto, dal quale si desume che i fatti descritti in prima istanza non erano tali da mettere in pericolo nè l'arbitro stesso, nè i calciatori delle due squadre e, pertanto, non erano da ritenersi sufficientemente gravosi da far sospendere la gara alla fine del primo tempo. Da quanto sopra riportato, appare evidente che l'arbitro non ha messo in atto tutti i poteri previsti dal regolamento a sua disposizione per verificare o meno se esistevano le condizioni per un normale prosecuzione dell'incontro. Questo Organo Giudicante, in merito a quanto sopra descritto, avvalendosi del dispositivo art. 10, comma 5 lettera C del CGS

DELIBERA

a) di annullare il provvedimento si sospensione della gara in epigrafe, adottata dall'arbitro; b) di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe, dando mandato a Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di conseguenza.

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