C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 230 del 02/02/2023 – Delibera – REAL GAVIGNANO PONZANO – CITTAREALE A.S.D.
REAL GAVIGNANO PONZANO - CITTAREALE A.S.D.
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 213 del 19/01/2023 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CITTAREALE nei termini previsti dalle norme vigenti con il quale si deduce che l'arbitro designato avrebbe compiuto un errore tecnico contravvenendo a quanto prescritto nella regola 12 del regolamento del giuoco del calcio. La ricorrente afferma che al 23' del primo tempo un calciatore della squadra avversaria veniva fermato dal portiere della società CITTAREALE. Il direttore di gara decretava un calcio di rigore per la squadra avversaria quindi espelleva il portiere non applicando quanto previsto dal regolamento del giuoco del calcio - regola 12, che non prevede l'espulsione del calciatore negandogli un evidente opportunità di segnare una rete. In considerazione a quanto sopra descritto chiede la ripetizione della gara. Quest'Organo Giudicante, esaminati gli atti ufficiali, e sentito l'arbitro designato questi, con riferimento alla gara in oggetto riportata sul referto che l'espulsione del portiere DE FILIPPI Mattia della società CITTAREALE è stata comminata per un errore, in quanto il portiere per l'infrazione commessa doveva ricevere una ammonizione e non l'espulsione così come decretata. In virtù dell'art. 10, comma 4 lettera C
PQM
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società CITTAREALE; b) di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dall'arbitro dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. c) nulla per il contributo.