C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 16/03/2023 – Delibera – ATLETICO MONTEPORZIO – VESTA SSD A R.L.
ATLETICO MONTEPORZIO - VESTA SSD A R.L.
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 17' del secondo tempo l'arbitro espelleva il calciatore RAUSA Emanuele (VESTA) per avergli rivolto espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, lo avvicinava con atteggiamento aggressivo stringendogli con entrambi le mani il collo con forza provocandogli forte dolore. Il direttore di gara, in conseguenza all'aggressione subita sospendeva definitivamente la gara al 12' del secondo tempo sul seguente punteggio: ATLETICO MONTEPORZIO - VESTA 1 - 1. L'arbitro persistendo il dolore al collo, si presentava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma dove gli veniva riscontrato un trauma distruttivo rachide cervicale con prognosi gg. 7 s.c.. Da quanto sopra riportato, la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è dà attribuire alla società VESTA. In virtù all'art. 10 del CGS
DELIBERA
a) di infliggere alla società VESTA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; b) di inibire il Sig. RUGGERI Edoardo (VESTA) fino al 24/03/2023, (allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro); c) di squalificare il Sig. RAUSA Emanuele (VESTA) fino al 31/03/2027; d) di squalificare il calciatore TORZULLI Francesco (VESTA) per una gara effettiva (espulso per doppia ammonizione). Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel C.U. n. 49/A della FIGC del 12/10/2022.