C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 295 del 23/03/2023 – Delibera – POLISPORTIVA VALLECORSA – REAL SANVITTORESE

POLISPORTIVA VALLECORSA - REAL SANVITTORESE

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 39' del primo tempo in segno di protesta nei confronti dell'arbitro per l'espulsione di un proprio calciatore, la società POLISPORTIVA VALLECORSA decideva di non proseguire la gara abbandonando il terreno di gioco. - il direttore prendeva atto della decisione presa pertanto sospendeva definitivamente la gara al 39' del primo tempo sul seguente punteggio: POLISPORTIVA VALLECORSA - REAL SANVITTORESE 0 - 2 - al termine della gara, sostenitori della società POLISPORTIVA VALLECORSA rivolgevano all'arbitro frasi offensive e minacciose. All'interno degli spogliatoi, tesserati della società POLISPORTIVA VALLECORSA non identificati minacciavano ed offendevano l'arbitro. Nel corso della gara l'arbitro espelleva il calciatore IANNONE Michele ( POLISPORTIVA VALLECORSA) perchè in segno di protesta nei confronti dell'arbitro lo inseguiva trattenendolo per un braccio e un polso senza procurargli conseguenze fisiche. In considerazione a quanto sopra descritto la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è dà addebitare alla società POLISPORTIVA VALLECORSA. In virtù all'art. 10 comma 5 lett. b del CGS

DELIBERA

 a) di infliggere alla società POLISPORTIVA VALLECORSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 300,00 b) di squalificare il calciatore IANNONI Michele (POLISPORTIVA VALLECORSA) per 4 gare effettive.

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