F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 145/TFN – SD del 31 Marzo 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 19427/223pf22-23/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Giovanni Filippone, Giovanni Battista Caviglia e della società ASD Praese 1945 – Reg. Prot. 127/TFN-SD

Decisione/0145/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Paolo Clarizia – Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Angelo Venturini – Componente

Luca Voglino – Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 23 marzo 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 19427/223pf2223/GC/GR/ff del 21 febbraio 2023, depositato il 22 febbraio 2023, nei confronti dei sigg.ri Giovanni Filippone e Giovanni Battista Caviglia, nonché nei confronti della società ASD Praese 1945,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 22.02.2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

“1) sig. Giovanni Filippone, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base categoria esordienti per la Società ASD Praese 1945, cod. 55.947, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 94, comma 1 delle NOIF, per aver concordato, nella stagione sportiva 2021-2022, un compenso economico mensile di 500,00 con la società ASD Praese 1945, a fronte di un accordo ufficiale con la predetta società che prevedeva l’accettazione dell’incarico a titolo gratuito;

2) sig. Giovanni Battista Caviglia, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Praese 1945, per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94, comma 1 delle NOIF, per aver consentito o comunque non impedito che la sua società di appartenenza concordasse, nella stagione sportiva 20212022, un compenso economico mensile di 500,00 con il tecnico Giovanni Filippone, a fronte di un accordo ufficiale con il predetto tecnico che prevedeva l’espletamento dell’incarico a titolo gratuito;

3) Società ASD Praese 1945, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte”.

La fase predibattimentale

L’indagine della Procura Federale nasce dalla segnalazione del 4 ottobre 2022 effettuata dal Comitato Regionale Liguria presso la LND, per la valutazione di eventuali violazioni in ordine alle normative vigenti, con la quale erano trasmesse le comunicazioni pervenute dalla Società ASD Praese 1945 in relazione al comportamento posto in essere dal sig. Giovanni Filippone, iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC.

Il 25 luglio 2022, il Presidente della ASD Praese 1945 aveva, infatti, trasmesso al Presidente del Comitato Regionale Liguria copia dell’“accordo tipo” a titolo gratuito sottoscritto con la società per la conduzione tecnica della squadra esordienti – 11 anni e copia della lettera ricevuta dall’Avv. Enrico Toso, difensore del sig. Giovanni Filippone, con la quale quest’ultimo lamentava il mancato pagamento del rimborso spese sportive quale responsabile della scuola calcio, relativo al mese di giugno 2022 “per valutazione se opportuna segnalazione alla Procura Federale anche alla luce di quanto apparso a maggio sui vari social in merito ad accordi presi dal sig. Filippone con altra Società”.

Il dibattimento

In sede di discussione sono presenti l’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Paolo Scovazzi, collegato telefonicamente, previa autorizzazione del Presidente, a causa di riscontrati problemi tecnici, il quale difende il sig. Giovanni Filippone. Nessuno è comparso per le restanti parti deferite.

L’Avv. Giovanni Greco, in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • nei confronti del sig. Giovanni Filippone, mesi 3 (tre) di squalifica;
  • nei confronti del sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 3 (tre) di inibizione;
  • nei confronti della società ASD Praese 1945, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

L’Avv. Paolo Scovazzi, in rappresentanza del sig. Giovanni Filippone, dopo aver descritto i rapporti intercorsi tra il suo assistito e la società ASD Praese 1945 e aver sottolineato la sua assoluta buona fede, ha insistito per il proscioglimento, ovvero, in via subordinata, per l’applicazione di una sanzione minima.

La decisione

Dalle indagini effettuate dalla Procura Federale emerge chiaramente che nonostante i deferiti abbiano sottoscritto e depositato un accordo a titolo gratuito per il ruolo di allenatore della squadra esordienti della medesima società, la ASD Praese 1945 ha corrisposto, per l’intera stagione 2021-2022, al sig. Filippone un corrispettivo di 500 euro mensili.

Del resto alla dazione mensile di denaro da parte della Società al sig. Filippone fanno espressamente riferimento la diffida del 20 luglio 2022 e l’invito alla negoziazione assistita del 15 settembre 2022, nonché il precedente scambio di e-mail e il riepilogo dei bonifici ricevuti attestato dall’Istituto di credito del deferito.

Rimborsi confermati in sede di audizione sia dal sig. Filippone, sia dal sig. Fernando, collaboratore per le organizzazioni rappresentative.

Né può assumere rilievo in alcun modo quanto affermato da entrambi in ordine alla circostanza che siffatti rimborsi sarebbero stati riconosciuti al sig. Filippone in quanto si sarebbe dovuto occupare dell’organizzazione di tutte le scuole calcio, dal momento che tale rapporto non è mai stato depositato in Federazione, né a onor del vero l’esistenza del contratto è stata mai provata.

Da un lato, infatti, il sig. Fernando in sede di audizioni ha espressamente affermato che il riconoscimento era ufficioso. Da un altro lato, in sig. Filippone, nonostante l’impegno assunto in audizione di trasmettere copia del predetto contratto alla Procura, ha ingiustificatamente omesso qualsivoglia invio.

Appare ampiamente dimostrata, dunque, la violazione delle contestate norme federali.

Del resto l’art. 94 delle NOIF, rubricato “Accordi in contrasto con le norme” prevede espressamente che: “1. Sono vietati:

a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;

b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato

Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Appare evidente, dunque, nel caso di specie la violazione della prefata disposizione, dal momento che l’ASD Praese 1945 e il sig. Filippone hanno previsto la corresponsione di un rimborso non consentito e anche non pattuito nel contratto (CFA, Sez. I, decisione n. 48/CFA/2019-2020).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 94 delle NOIF alcun dubbio può sussistere in ordine alla responsabilità per le condotte contestate del sig. Filippone, della ASD Praese 1945 e del suo legale rappresentante, sig. Caviglia.

Le sanzioni chieste dalla Procura appaiono congrue e adeguate, anche alla luce della gravità delle condotte contestate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Giovanni Filippone, mesi 3 (tre) di squalifica;

- per il sig. Giovanni Battista Caviglia, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società ASD Praese 1945, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 marzo 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Clarizia                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 31 marzo 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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