FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 303/AA del 29/03/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da –MAESTRELLO ANDERLONI ASD CAPRINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lino MAESTRELLO, Silvano ANDERLONI e della società A.S.D. CAPRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LINO MAESTRELLO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Caprino, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 e dalla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 75 del 20.8.2018 per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, in occasione delle richieste di primo tesseramento per la società dallo stesso rappresentata dei calciatori minorenni stranieri sigg.ri Filip Barzal, Yhyhi Bribech, YaKoup Bribech, Luc Condratiuc, Oudel Helali, Glynn Aidan Murdock, Matteo Papuc, Dragos Pasat, Mohammedhedi Said, Noel Zelenak, Andrea Mitrovski, Zhe Xeu An, che all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto il decimo anno di età, riportato in maniera non veridica nelle rispettive pratiche di tesseramento che tali calciatori minorenni sono cittadini Italiani; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che le richieste di primo tesseramento riguardanti i predetti minori di cittadinanza non Italiana venissero inoltrate all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale territorialmente competente prive dei necessari relativi certificati di residenza storici, e comunque di documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sullo ius soli sportivo per il primo tesseramento dei calciatori stranieri residenti nel territorio Italiano che, all’atto di tesseramento, non hanno ancora compiuto il decimo anno di età;

SILVANO ANDERLONI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Caprino, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dalla Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 e dalla Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 75 del 20.8.2018 per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, trasmesso all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Territorialmente competente le richieste di primo tesseramento per la società A.S.D. Caprino dei calciatori minorenni stranieri sigg.ri Filip Barzal, Yhyhi Bribech, YaKoup Bribech, Luc Condratiuc, Oudel Helali, Glynn Aidan Murdock, Dragos Pasat, Mohammedhedi Said, Noel Zelenak, Andrea Mitrovski, e Zhe Xeu An, che all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto il decimo anno di età, nelle quali è riportato in maniera non veridica che tali calciatori minorenni sono cittadini Italiani; nonché per aver inoltrato all’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale territorialmente competente le richieste di primo tesseramento riguardanti i predetti minori di cittadinanza non italiana prive dei relativi necessari certificati di residenza storici e/o comunque di documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni richieste dalla Legge sullo Ius Soli Sportivo per il primo tesseramento dei calciatori stranieri residenti nel territorio Italiano che all’atto di tesseramento non hanno ancora compiuto il decimo anno di età;

A.S.D. CAPRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lino MAESTRELLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAPRINO, e dal Sig. Silvano ANDERLONI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Lino MAESTRELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Silvano ANDERLONI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CAPRINO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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