R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 73 del 26/01/2023 – Delibera – CS-6/2022-2023 RECLAMO del sig. Riccardo DE PANFILIS (Gara Amichevole TRIESTINA CALCIO 1918 – ANCONA LUMIGNACCO Cat. Allievi U17) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 29.12.2022 (in C.U. n° 67 Comitato Regionale FVG del 12.01.2023)

CS-6/2022-2023 RECLAMO del sig. Riccardo DE PANFILIS (Gara Amichevole TRIESTINA CALCIO 1918 – ANCONA LUMIGNACCO Cat. Allievi U17) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 29.12.2022 (in C.U. n° 67 Comitato Regionale FVG del 12.01.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 67 del Comitato Regionale FVG dd 12.01.2023, il GST comminava la squalifica del calciatore Riccardo DE PANFILIS per n. 3 (tre) giornate effettive, con la motivazione: “per aver sputato contro un giocatore della squadra avversaria attingendolo all’altezza del bacino”. Avverso tale decisione, il sig. DE PANFILIS – per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale e con l’assistenza dell’avv. Nicola Paolini – preannunciava reclamo in data 14.01.2023 richiedendo copia degli atti di gara, che venivano lui trasmessi in data 16.01.2023. Il reclamo veniva poi formalizzato con atto di data 21.01.2023, nel quale si evidenziava: - come la vicenda fosse accaduta nel corso di una gara amichevole CAT. UNDER 17, tra le squadre del US TRIESTINA CALCIO e ANCONA LUMIGNACCO; - come lo sputo fosse stato assolutamente casuale e non volontario; - come l’autore del gesto avesse comunque accettato l’espulsione senza protestare, né manifestare comportamenti scomposti, allontanandosi subito dal terreno di gioco per rientrare negli spogliatoi; - come a fine gara il giovane calciatore si fosse scusato con l’avversario, dimostrandosi dispiaciuto di averlo colpito con lo sputo, seppur non intenzionalmente.

Traendo le mosse dal referto di gara, che non presentava traccia di una condotta eccessivamente grave, si sottolineava la mancanza di elemento intimidatorio e volontario, quale desumibile dalla dinamica dell’occorso, sottolineando il carattere amichevole della gara e in ultima istanza invocando l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 13, co. 2 CGS, onde pervenire a una quantificazione della sanzione in termini più congrui, alla luce di quanto effettivamente verificatosi. Veniva richiesta la convocazione del ricorrente assistito dal genitore, rinunciando formalmente al termine di cui all’art. 77, co. 2 onde ottenere la quanto più rapida fissazione della udienza. Convocate le parti per il giorno 25.01.2023, compariva il solo avv. Nicola Paolini, che dava conto di una improvvisa indisposizione del ragazzo, che ne impediva la presenza personale. Nell’interesse del reclamante, il legale si richiamava ai contenuti dell’atto, ribadendo il carattere amichevole dell’incontro e rappresentando come, alla notifica della espulsione, il ragazzo si fosse dimostrato estremamente rammaricato, poi immediatamente chiarendo con l’avversario la natura del gesto stesso. Chiedeva dunque una riduzione della squalifica, in principalità nella misura del pre sofferto (ad oggi una giornata), anche alla luce del fatto che il ragazzo non è mai stato coinvolto in simili vicende ed è di notoria buona condotta. Riservata la decisione, questa Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Ferma la considerazione per cui lo sputo costituisce condotta esecrabile laddove volontaria e in particolare se diretta nei confronti degli ufficiali di gara, in tal caso essendo considerata ad ogni effetto violenta (art. 35 co. 1 CGS ), e ferma la considerazione per cui trattasi comunque di comportamento di per sé inurbano – ancorché purtroppo usuale sui campi di gioco e ben spesso anzi enfatizzato in immagini televisive che finiscono per creare assuefazione di fronte a siffatto esempio di ben scarsa creanza – quanto descritto nel referto non parrebbe con sicurezza connotarsi nel senso di volontaria aggressività, ma piuttosto in una condotta presumibilmente casuale e non certamente rivolta ad attingere l’avversario. A prescindere dagli anzidetti profili (il referto – unico documento ufficiale di odierno riferimento – non presenta elementi di segno contrario, riferendo di uno sputo dalla distanza di due metri, diretto all’altezza del bacino dell’avversario a margine di una rimessa laterale), questa Corte ritiene di dover far propri i rilievi di parte reclamante riferiti in particolare alla oggettiva natura amichevole dell’incontro, alla più che probabile irragionevolezza di azioni volontarie in un ambito siffatto, in un contesto complessivo di assenza di precedenti e di accettazione del provvedimento disciplinare da parte dell’interessato, di cui lo stesso arbitro ha dato conto, oltre che di pressoché immediato componimento dell’occorso con l’avversario. Ritenuti dunque sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, co. 2 CGS, la sanzione viene rideterminata in quella, ritenuta equa e proporzionata al fatto, di 2 (due) giornate di squalifica, disponendosi altresì per lo svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13, co. 2 CGS: − accoglie il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Riccardo DE PANFILIS nella misura della squalifica per 2 (due) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it