R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 91 del 16/03/2023 – Delibera – CS-8/2022-2023 RECLAMO della Società ASD ISM GRADISCA (Campionato di Prima Categoria Gir. C ISM GRADISCA – COSTALUNGA ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.02.2023 (in C.U. n° 85 Comitato Regionale FVG del 02.03.2023)

CS-8/2022-2023 RECLAMO della Società ASD ISM GRADISCA (Campionato di Prima Categoria Gir. C ISM GRADISCA – COSTALUNGA ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.02.2023 (in C.U. n° 85 Comitato Regionale FVG del 02.03.2023)

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo accoglie in relazione alla posizione di COCIOBANU Gabriel, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate; − lo accoglie in relazione alla posizione di ARCABA Predrag, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate. − dispone lo svincolo del contributo. Motivazione riservata entro il termine di giorni 15 (quindici). Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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