R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 92 del 20/03/2023 – Delibera – CS-8/2022-2023 RECLAMO della Società ASD ISM GRADISCA (Campionato di Prima Categoria Gir. C ISM GRADISCA – COSTALUNGA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.02.2023 (in C.U. n° 85 Comitato Regionale FVG del 02.03.2023)

CS-8/2022-2023 RECLAMO della Società ASD ISM GRADISCA (Campionato di Prima Categoria Gir. C ISM GRADISCA – COSTALUNGA) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.02.2023 (in C.U. n° 85 Comitato Regionale FVG del 02.03.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 85 del 02.03.2023 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, il G.S. ha comminato, per quanto qui di interesse, la squalifica: a) del calciatore Gabriel COCIOBANU per n. 4 (quattro) giornate effettive, con la motivazione: “Espulso perché, a seguito di una decisione del direttore di gara, afferrava quest’ultimo per le spalle strattonandolo, pur senza causargli conseguenze significative. Alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco solamente dopo numerose nuove proteste e a seguito dell’intervento dei propri compagni di squadra”; b) del calciatore Predrag ARCABA per n. 3 (tre) giornate effettive, con la motivazione: “Espulso perché, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare a carico di un proprio compagno di squadra, colpiva l’arbitro alla spalla pur senza causargli conseguenze significative”. Avverso tale decisione, la Società ASD ISM GRADISCA, soggetto legittimato ai sensi dell’art. 76, co. 1, CGS, ha dapprima inviato una prima comunicazione in data 03.03.2023 a mezzo PEC (destinata ad un indirizzo diverso da quello della Corte) prefigurando il reclamo, poi lo ha effettivamente preannunciato con ulteriore PEC di data 04.03.2023, inviata però ad un indirizzo errato (segreteria.csa-ftf.lndfvg@pec.it, anziché segreteria.csa-tft-lndfvg@pec.it). Accortasi del disguido, la Società ha nuovamente inviato il preannuncio di reclamo in data 06.03.2023 all’indirizzo PEC corretto, chiedendo copia degli atti di gara, poi trasmessi in data 07.03.2023. La Società ha quindi depositato il reclamo in data 12.03.2023, nel quale è stato evidenziato: - il contrasto tra i contenuti del rapporto di gara e quanto indicato dal G.S. nella decisione oggetto di reclamo; - l’insussistenza della connotazione violenta con riguardo alle condotte tenute dai due calciatori, essendo asseritamente rimaste – dette condotte – nell’alveo di una animata protesta, conseguenza di una istintiva reazione nella concitazione del momento; - l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal G.S. La Società reclamante ha dunque chiesto la riduzione delle squalifiche (anche in applicazione, in ipotesi, della disposizione di cui all’art. 13, co. 2, CGS), instando anche per l’audizione dei calciatori in udienza. La Corte ha convocato le parti per il giorno 15.03.2023, assegnando termine per il deposito di note scritte in ordine alla sola questione della tempestività e ammissibilità del preannuncio di reclamo sino alle ore 19.30 del giorno prima della data d’udienza. La Società ha depositato a mezzo PEC una nota scritta solo nella tarda mattinata del giorno 15.03.2023, invocando, sostanzialmente, il principio generale di conservazione degli atti. All’udienza del giorno 15.03.2023 è comparso, per la Società, l’avv. Paolini; sono altresì comparsi i sig.ri COCIOBANU ed ARCABA. Nell’interesse della reclamante, il legale si è richiamato – ripercorrendoli brevemente – ai contenuti del reclamo, chiedendo infine il contenimento della sanzione nel presofferto (2 giornate). In sede di udienza sono stati sentiti anche i calciatori interessati. Il sig. COCIOBANU ha riferito di essersi limitato a protestare dopo un fallo e che, se un contatto fisico con il Direttore di Gara c’è stato, non vi era alcuna intenzione di strattonarlo e/o di lederne l’integrità. Il sig. ARCABA ha riferito di essere intervenuto per separare il sig. COCIOBANU dal Direttore di Gara, animato da intenzioni di paciere, e di essersi limitato a sfiorare quest’ultimo accidentalmente. Riservata la decisione, questa Corte ritiene il reclamo meritevole di accoglimento nei termini che seguono. Ritiene, preliminarmente, la Corte che il reclamo debba essere reputato ammissibile. Vero è che il preannuncio di reclamo, dopo essere stato prefigurato con una prima PEC, è stato inviato, sempre a mezzo PEC, ad un indirizzo che – per mero refuso di digitazione, dovuto all’inversione di due lettere (“ftf” anziché “tft”) – è risultato scorretto. E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’invio della PEC contenente il preannuncio e l’autorizzazione all’addebito del contributo è stato comunque effettuato in termini, che l’indirizzo riportato sul preannuncio di reclamo è effettivamente quello della segreteria della Corte e che la Società si è immediatamente attivata, una volta avuto evidenza del disguido, inviando una seconda PEC all’indirizzo corretto. Il tutto pare riconducibile, quindi, ad un errore di fatto del tutto scusabile (c.d. lapsus calami), sussistendo, all’evidenza, una chiara riferibilità dell’indirizzo PEC (pur) erroneamente indicato, all’indirizzo PEC della segreteria della Corte cui il preannuncio di reclamo si voleva indirizzare. La Società, preso atto del mancato compimento della notifica a causa dell’errore compiuto nella digitazione dell’indirizzo PEC, si è attivata in autonomia e con assoluta tempestività al fine di completare il processo notificatorio. Ed invero, l’invio del preannuncio di reclamo all’indirizzo corretto è stato effettuato il giorno 06.03.2023 (lunedì) e, quindi, nel primo giorno feriale immediatamente successivo al giorno di invio della prima PEC (04.03.2023, sabato), allorquando l’incaricato – riprese le sue occupazioni – deve essersi ragionevolmente accorto del disguido. La condotta tenuta dalla Società pare conforme ai principi dettati in tema di ripresa del processo notificatorio, in base ai quali la nuova notifica con effetto sanante – ove essa risulti autonoma e tempestiva – è rimessa alla parte istante, senza necessità di chiedere una preventiva autorizzazione al Giudice, vuoi perché tale sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perché detta autorizzazione non risulterebbe nemmeno utile, posto che essa si sostanzierebbe in una valutazione preliminare effettuata in una sede diversa da quella decisoria che – nell’ambito dell’ordinamento sportivo – nemmeno troverebbe una collocazione sistematica (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 17352/2009; conf. Cass. Civ., Sez. Un., n. 14594/2016). La Corte, in ragione di un tanto, ritiene dunque di poter rimettere in termini, ai sensi dell’art. 50, co. 5, CGS, la Società, preservando conseguentemente gli effetti della notifica del preannuncio di reclamo a far tempo dalla data iniziale di attivazione del procedimento notificatorio, il quale è dunque da ritenersi regolarmente (e tempestivamente) perfezionato. Ciò posto in termini di ammissibilità del reclamo, si osserva nel merito quanto di seguito. Quanto alla posizione del sig. COCIOBANU, si rileva che la condotta da lui tenuta in occasione del provvedimento espulsivo, come descritta dal Direttore di Gara in sede di referto (“mi è venuto addosso di corsa e dopo avermi spinto mi ha strattonato con le mani”), è stata successivamente precisata in sede di audizione telefonica dallo stesso Direttore di Gara (“mi ha preso le spalle da davanti”; “non ha stretto le spalle in modo da causarmi dolore, mi ha solamente scosso proferendo epiteti che non ho compreso”; “dopo circa 3 minuti di proteste […] è stato accompagnato al di fuori del terreno di gioco dai suoi compagni”). Detta condotta, per quanto correttamente evidenziato in sede di reclamo, non ha assunto una connotazione “violenta”, posto che essa non si è sostanziata in una (intenzionale) azione impetuosa ed incontrollata, connotata da volontaria aggressività, diretta a produrre una lesione personale. La condotta di cui trattasi, sicuramente censurabile, risulta piuttosto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 36 CGS, essendo certamente irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara ed essendo pure culminata in un contatto fisico, comunque non violento. La connotazione offensiva della condotta risulta pienamente suffragata, per altro, dalle reiterate proteste del calciatore e dalla resistenza posta, dallo stesso, all’abbandono spontaneo del campo da gioco. Ad ogni modo, per quanto specificato dallo stesso Direttore di Gara in sede di audizione telefonica, non pare che la condotta irriguardosa abbia raggiunto, nel caso di specie, quel livello di gravità previsto dall’art. 36, co. 1, lett. b), CGS ai fini della irrogazione della sanzione minima di 4 giornate (risulta, invero, che il calciatore abbia solamente appoggiato le mani sulle spalle del Direttore di Gara, non strattonandolo, ma scuotendolo senza cagionare dolore). Né si ritiene, per contro, che la “concitazione sportiva”, quand’anche motivata da un presunto torto arbitrale nel contesto di una partita sentita, possa assurgere ad elemento di valutazione per l’eventuale applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, essendo sempre chiamati – viceversa – i calciatori al mantenimento dell’autocontrollo in ogni occasione di gioco e, soprattutto, nei rapporti con il Direttore di Gara. In ragione di quanto sin qui evidenziato, si ritiene conseguentemente irrogabile al sig. COCIOBANU la squalifica per 3 (tre) giornate. Quanto alla posizione del sig. ARCABA, si rileva, anche in tal caso, che la condotta descritta in sede di referto dal Direttore di Gara (“dopo aver espulso il compagno di squadra per quanto scritto sopra […] mi ha colpito con una forte spallata”) è stata successivamente precisata in sede di audizione telefonica (“mi ha colpito con una spallata sul mio lato destro facendomi spostare di qualche passo. La spallata è stata energica, ma non tale da causarmi dolore”; “si è giustificato affermando che voleva allontanarmi dal n. 11 [il sig. COCIOBANU, n.d.r.] suo compagno di squadra”; “è uscito senza necessità di intervento dei compagni”). Il calciatore è stato sentito anche dalla Corte in udienza, ove ha riferito di essere intervenuto a separare il sig. COCIOBANU dal Direttore di Gara e che – nell’occasione e del tutto inavvertitamente – ha toccato il secondo con la spalla. La circostanza è stata confermata anche dal sig. COCIOBANU, il quale ha riferito in udienza di aver “sentito” il sig. ARCABA “allontanarlo dall’arbitro”. La condotta tenuta, nel caso di specie, dal sig. ARCABA non assume – per le ragioni sopra riferite – una qualche connotazione violenta. Rimane tuttavia il fatto, per quanto riportato in sede di referto, che il sig. ARCABA è entrato in contatto fisico con il Direttore di Gara, colpendolo con una spallata di energia tale da farlo spostare di qualche passo. Tale condotta è da reputarsi – di per sé – irriguardosa ai sensi dell’art. 36 CGS, posto che al Direttore di Gara deve essere sempre riconosciuta l’autonomia e l’autorità nella gestione delle situazioni di gioco, nel massimo rispetto dei ruoli. Si ritiene, ad ogni modo, che possa valere a determinare l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, co. 2, CGS il fatto che il sig. ARCABA, calciatore di lunga esperienza e noto per la sua buona condotta, abbia (effettivamente) allontanato dal Direttore di Gara il proprio compagno di squadra e che egli abbia abbandonato il campo, dopo il provvedimento espulsivo, senza necessità di intervento alcuno. In ragione di quanto sin qui evidenziato, si ritiene irrogabile al sig. ARCABA la squalifica per 2 (due) giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo accoglie in relazione alla posizione di COCIOBANU Gabriel, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate; − lo accoglie in relazione alla posizione di ARCABA Predrag, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate. − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

 

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