C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 317 del 31/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUITARRINI MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.61 SGS VT DEL 26/01/2023 (Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB SC – ATLETICO CIMINA del 21/01/2023 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUITARRINI MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.61 SGS VT DEL 26/01/2023 (Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB SC – ATLETICO CIMINA del 21/01/2023 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023

Visto il reclamo in epigrafe n. del 30.01.2023; esaminati gli atti ufficiali; La Società A.S.D. Viterbo FC SC impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica per 4 gare al proprio giocatore Sig. Guitarrini Marco. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Viterbo Football Club SC, per violazione dell’art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché risulta mancante l’invio del preannuncio del reclamo, nella nota casella di posta elettronica certificata della segreteria di questa Corte. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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