C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 31/03/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAUGLIANI PIERANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ ASD VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 288 del 17/03/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAUGLIANI PIERANGELO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ ASD VICOVARO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 288 del 17/03/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti di indagine e i documenti acquisiti relativi al procedimento disciplinare n. 550 pfi 22-23, avente ad oggetto: ”Dichiarazioni contenute in un post pubblicato sul social network “facebook” dalla società ASD Vicovaro in merito alla conduzione arbitrale della gara Gaeta - Vicovaro del 22.1.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio”, deferiva: 1) il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro; 2) la società ASD VICOVARO; innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, per rispondere: -il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vicovaro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto la gara Gaeta - Vicovaro disputata in data 22.1.2023, valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, nonché anche della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante le seguenti dichiarazioni contenute in due commenti pubblicati nelle date 22.1.2023 e 24.1.2023 sulla pagina del social network “Facebook” della A.S.D. Vicovaro: “Complimenti a tutto il nostro gruppo, finisce in parità una partita rocambolesca a Gaeta, bella a viso aperto fino all’ultimo respiro, meritavamo comunque la vittoria, arbitraggio del sig. Jusufoskie collaboratori da ufficio inchieste a dir poco INDECENTI, i video Fanner e Mysp faranno chiarezza sul rigore solare su Prioteasa e il secondo giallo solare sul loro n. 2 difensore nel primo tempo smaschereranno la terna …” (commento del 22.1.2023); “Nel video allegato i due episodi che ci hanno fortemente penalizzato nella gara di ieri a Gaeta, il rigore negato su Prioteasa e il fallo da secondo giallo del n. 2 difensore del Gaeta, nella speranza che questa terna arbitrale a dir poco vergognosa e non all’altezza per un Campionato di Eccellenza, venga quantomeno notata dagli organi competenti che sceglie questi personaggi”(commento del 24.1.2023); - la società ASD VICOVARO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Pierangelo Maugliani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. All’udienza del 16 marzo 2023 era presente la Procura Federale in persona dell’Avv. Luca Gratteri, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo: per il Sig. MAUGLIANI Pierangelo, la sanzione dell’ inibizione per 3 mesi; per la ASD VICOVARO, la sanzione dell’ ammenda di euro 600,00. Questo Tribunale Federale ritiene che i fatti oggetto del presente procedimento ascrivibili al Sig. MAUGLIANI Pierangelo e alla ASD VICOVARO, risultino provati dall’istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, nei termini di cui appresso. Sebbene parte delle frasi sopra riportate possano annoverarsi quali manifestazioni della libertà di espressione e di opinione, costituzionalmente garantite (art. 21 Cost.), lo stesso non può dirsi con particolare riferimento alle espressioni:“[..] arbitraggio del sig. Jusufoskie collaboratori da ufficio inchieste a dir poco INDECENTI (…) i video smaschereranno la terna [..]”. Tali frasi, ad avviso di Questa Corte, esorbitano il legittimo esercizio del diritto di critica, risultando obiettivamente offensive e lesive della dignità e dell’onorabilità delle persone degli arbitri che ebbero ad operare in occasione della gara Gaeta - Vicovaro del 22.1.2023. Suddette espressioni meritano, pertanto, di essere censurate (seppur in misura meno affllittiva rispetto alle richieste avanzate dalla Procura Federale) laddove il Sig. MAUGLIANI Pierangelo (nonché la ASD VICOVARO, in forza dell’art. 6 c1 CGS, a tenore del quale “la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme Federali”), per mezzo delle stesse, anziché esprimere - legittimamente - un’opinione personale circa la conduzione della gara da parte della terna arbitrale, ovvero sulle competenze tecniche dimostrate dagli arbitri in occasione della competizione in parola, ha mosso illazioni – peraltro destituite di qualsivoglia fondamento e fumus probatorio - circa l’onestà e la buona fede dei medesimi, insinuando una loro presunta consapevolezza e volontà di alterare ingiustamente e deliberatamente – rectius con dolo - il risultato della competizione, tanto da auspicare un’attività istruttoria da parte degli organi preposti a compiere indagini in tal senso (“[..] da ufficio inchieste [..]”) . Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Maugliani Pierangelo, n.1 mese di inibizione; - A.S.D. Vicovaro, euro 300,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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