C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 20/01/2023 – Delibera – in merito al ricorso proposto dalla società ASD VIA DELL’ACCIAIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 45 del 22 dicembre 2022 (gara: SUPERBA – VIA DELL’ACCIAIO del 17 dicembre 2022 – Prima Categoria C).

in merito al ricorso proposto dalla società ASD VIA DELL’ACCIAIO avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 45 del 22 dicembre 2022 (gara: SUPERBA – VIA DELL’ACCIAIO del 17 dicembre 2022 - Prima Categoria C).

La società Via dell’Acciaio ha proposto reclamo avverso al decisione in epigrafe con preannuncio depositato in data 23 dicembre 2023 e successivo reclamo in data 27 dicembre 2023. Il reclamo è inammissibile. Il preannuncio, infatti, seppur tempestivo è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non di posta elettronica certificata, con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 53 co. 1 C.G.S. a mente del quale tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. Il successivo art. 76 co.2 e 3 C.G.S. ribadisce che il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale […] entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale […] entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, sia per il preannuncio sia per il reclamo, è previsto l’obbligo di invio a mezzo PEC. Ciò implica che gli atti in parola debbano essere inviati da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata; in difetto di una delle summenzionate condizioni, all’atto inviato non può essere conferito valore legale. Il reclamo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio,dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD VIA DELL’ACCIAIO. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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