C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 02/02/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D., avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 48 del 12 Gennaio 2023, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore MARCHESINI Paolo per tre gare effettive. Gara: VALLESCRIVIA 2018 – MOLASSANA BOERO A.S.D. del 8 Gennaio 2023 (Promozione – Girone B).

Reclamo presentato dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D., avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U.  n. 48 del 12 Gennaio 2023, relativo alla sanzione della squalifica del calciatore MARCHESINI Paolo per tre gare effettive. Gara: VALLESCRIVIA 2018 –  MOLASSANA BOERO A.S.D. del 8 Gennaio 2023 (Promozione  – Girone B).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica per tre gare effettive perché “a gioco fermo  colpiva un avversario con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive”.

La società reclamante contesta la decisione in parola, ritenendola erronea in relazione al concreto comportamento tenuto dal proprio tesserato, che non avrebbe posto in essere la condotta contestata, lamentando l’erroneità del referto arbitrale. Conclude chiedendo la riduzione delle gare effettive di squalifica.

Il reclamo è infondato ed andrà respinto.

Dalla lettura completa del referto arbitrale emerge che il giocatore della squadra reclamante, a gioco fermo, colpiva con una testata un giocatore della squadra avversaria che poneva in essere un movimento, eguale e contrario a quello dell’avversario. Entrambi i giocatori delle due squadre venivano assistiti dai rispettivi massaggiatori, prima di abbandonare definitivamente il terreno di gioco a seguito dell’espulsione decretata dal direttore di gara.

Il referto dell’arbitro è chiaro, lineare ed esauriente nella ricostruzione degli accadimenti e costituisce piena prova (ex art. 61 comma 1 Codice Giustizia Sportiva).

Nè, del resto, la società reclamante, al di là di labiali affermazioni, ha provato alcunché.

Per completezza si osserva come l’attività istruttoria richiesta  dalla S.C. Molassana Boero fosse, in ogni caso, del tutto inammissibile, stante il disposto dell’art. 60 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione, e pari al minimo edittale, inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendola  perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società S.C. Molassana Boero A.S.D., confermando la decisione emessa dal Giudice Sportivo

Dispone l’incameramento della tassa versata.

 

 

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