C.R. LIGURIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 02/02/2023 – Delibera – gara del 28/ 1/2023 MURA ANGELI – SUPERBA CALCIO 2017
gara del 28/ 1/2023 MURA ANGELI - SUPERBA CALCIO 2017 Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;
Preso atto che, dopo la fine della gara, mentre il ddg si dirigeva verso il tunnel che dal tdg conduce agli spogliatoi e stava parlando con l'allenatore della società MURA ANGELI che gli mostrava dissenso per il suo operato senza, peraltro, tenere un atteggiamento aggressivo, si avvicinava il sig. IANNINO Francesco, dirigente addetto all'arbitro, che, invece, teneva, da subito, un atteggiamento aggressivo, intimidatorio e minaccioso nei suoi confronti ed iniziando a rivolgere al ddg medesimo espressioni gravemente irriguardose e gravemente lesive del suo prestigio, mentre egli, ignorando le suddette espressioni, continuava a parlare in modo educato con l'allenatore;
Preso atto, altresì, che, a quel punto il sig. IANNINO Francesco, evidentemente alterato dall'atteggiamento impassibile del ddg, rincarava la dose, passando alle minacce fisiche, fino a giungere a quella di morte;
Considerato che, nel tenere questo atteggiamento, il sig. IANNINO Francesco, continuava ad avvicinarsi al ddg, mentre egli proseguiva a parlare con l'allenatore, che si dimostrava certamente più collaborativo, ed, in seguito, continuava ad insultarlo e a minacciarlo;
Considerato, altresì che, in relazione a quanto narrato in precedenza il ddg, stressato dalla situazione di tensione creatasi, notificava il provvedimento di espulsione al sig. IANNINO Francesco e nel farlo proferiva verso di lui un'espressione certamente non consona al ruolo del ddg, ma, altrettanto certamente, dettata dalla predetta situazione di tensione e pericolo in cui egli si sentiva, quando il sig. IANNINO Francesco ha tentato di scagliarsi verso di lui per aggredirlo e solo l'intervento dell'allenatore e di alcuni calciatori della società MURA ANGELI glielo ha impedito in un primo momento;
Atteso che, in seguito ai fatti di cui sopra, raggiunto nel frattempo il tunnel che conduce agli spogliatoi, il sig. IANNINO Francesco riusciva a liberarsi dai giocatori che lo tenevano e si scagliava verso il ddg, raggiungendolo con uno schiaffo violento sul volto, che, da subito, gli provocava dolore e stato di shock;
Considerato che solo il tempestivo intervento degli altri tesserati della società MURA ANGELI impediva la prosecuzione dell'aggressione fisica al ddg da parte del sig. IANNINO Francesco;
Rilevato che, una volta raggiunto il proprio spogliatoio, il ddg vi si chiudeva all'interno ed attendeva che si ristabilisse la calma, quindi, ancora in stato di shock raggiungeva la propria auto e si sono dirigeva al Pronto Soccorso dell'ospedale Galliera di Genova, in cui mi e' stato diagnosticato un lieve arrossamento del viso e del naso (come da referto del pronto soccorso allegato).
Visto il referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che:
-il ddg veniva classificato in entrata con il codice verde e sottoposto all'esame obiettivo da parte del medico con riferimento agli eventi riferiti e, cioè, la subìta aggressione da parte di un dirigente di società in occasione della direzione di una partita di calcio, concretizzatasi in percosse al viso;
- che a seguito del predetto esame obiettivo, risultava che il paziente era vigile ed orientato, che l'acv era ritmica normofrequente, che presentava un lieve arrossamento sul viso e sul naso e che non erano presenti lesioni, ecchimosi, dolorabilità palpatoria alle ossa nasali ne' alle ossa facciali;
- a giudizio del suddetto medico non risultava necessaria l'esecuzione di manovre diagnostico-terapeutiche;
- che il paziente veniva dimesso in codice verde, senza necessità di alcuna terapia;
- che i fatti venivano, comunque riferiti all'autorità di P.S;
Visto, l'art. 35, comma 3 del CGS, il quale prevede che " I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione......", mentre il comma 5 del medesimo articolo, prevede che " I dirigenti, i soci e i non soci, di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione";
Atteso che il fatto violento compiuto nei confronti del ddg, è avvenuto al termine della gara e, quindi, non può possedere la, seppur minima, attenuante di essere avvenuto anche come conseguenza dell'atmosfera tipica che connota l'agone della gara, ma, semmai, proprio perché occorsi al termine della contesa, possiedono, intrinsecamente, la caratteristica dell'aggravante (circostanza aggravante);
Considerato che l'autore del gesto violento nei confronti del ddg, ricopriva, in occasione della gara di cui trattasi, il ruolo di "Dirigente Addetto all'arbitro"e cioè colui che, fra l'altro, accoglie l’arbitro designato ed i suoi eventuali Assistenti, li accompagna allo spogliatoio loro assegnato, interviene a loro tutela ogni qual volta ve ne sia necessità, mentre in tale occasione, il sig. IANNINO Francesco, non solo ha abdicato a tale sua ultima, peculiare funzione, ma ha, addirittura, posto in essere una condotta violenta nei confronti del ddg (circostanza aggravante);
Considerato, inoltre, che il sig. IANNINO Francesco, in occasione dei fatti in esame, ancor prima di compiere il gesto violento nei confronti del ddg, teneva, da subito, un atteggiamento aggressivo, intimidatorio e minaccioso nei suoi confronti e rivolgeva al ddg medesimo espressioni gravemente irriguardose e gravemente lesive del suo prestigio ed, in seguito, continuava ad insultarlo e a minacciarlo, cercando anche di aggredirlo e non riuscendovi solo grazie al tempestivo intervento di alcuni tesserati della società MURA ANGELI (circostanza aggravante);
Atteso che, prima del verificarsi del fatto violento nei propri confronti, il ddg notificava il provvedimento di espulsione al sig. IANNINO Francesco e nel farlo proferiva verso di lui un'espressione certamente non consona al ruolo del ddg che, seppur dettata dalla predetta situazione di tensione e pericolo in cui egli si sentiva, ha sicuramente contribuito ad inasprire gli animi (circostanza attenuante);
Considerato che, pur prendendo atto dello stato di dolore e di shock in cui versava il ddg, in conseguenza dell'aggressione verbale e fisica subìte, che lo portava alla decisione di farsi visitare presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Galliera di Genova, il referto medico non appare lasciare dubbi che i fatti di cui qui si discute, debbano inquadrarsi nella fattispecie prevista dall'art. 35, comma 3 del CGS, piuttosto che in quella del comma 5 del medesimo articolo;
Valutata la prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti;
Valutato il fattivo comportamento tenuto da alcuni tesserati della società MURA ANGELI a difesa dell'incolumità del ddg, quale attenuante in merito alla responsabilità della società medesima nei fatti di cui qui si discute;
Visto l'art. 35, comma 7 del CGS;
Preso atto che, nel corso della medesima gara erano stati precedentemente espulsi i calciatori della società MURA ANGELI, CAFFIERI Filippo (in quanto, nel corso dell'intervallo tra primo e secondo tempo, mentre il ddg tornava nel proprio spogliatoio, prima che avesse il tempo di chiudere la porta, transitava davanti alla porta urlando frasi ingiuriose nei suoi confronti; alla notifica del provvedimento di espulsione, reagiva insultando ancor più il ddg ed arrivando al punto di minacciarlo fisicamente tenendo un comportamento fortemente intimidatorio. Nel frattempo i suoi compagni di squadra, avvertendo la situazione come pericolosa per il ddg, hanno provveduto ad allontanarlo per ristabilire la calma. Nel corso del secondo tempo, intorno al 10' minuto, trovandosi fuori dalla rete che delimita il tdg, nel corridoio esterno che conduce agli spogliatoi, chiaramente visibile dal tdg essendo delimitato solamente da una rete pertanto chiaramente riconoscibile, ha ripreso con le espressioni ingiuriose urlando altre minacce e continuando così per oltre due minuti, urlando talmente forte da essere udito anche dagli spettatori che assistevano dalle gradinate soprastanti) e PESCE Federico (per somma di ammonizioni);
P.Q.M.
Dispone di infliggere le seguenti sanzioni:
Inibizione fino al 08 aprile 2024 al signor IANNINO Francesco della società MURA ANGELI (prevalenza di circostanze aggravanti su quelle attenuanti);
Squalifica per 4 gare al calciatore CAFFIERI Filippo della società MURA ANGELI, espulso durante la gara;
Squalifica per 1 gara al calciatore PESCE Federico della società MURA ANGELI, espulso durante la gara;
Ammenda di Euro 200 alla società MURA ANGELI, a titolo di responsabilità oggettiva (sanzione attenuata per il fattivo comportamento tenuto da alcuni tesserati della società MURA ANGELI a difesa dell'incolumità del ddg, nei fatti di cui qui si discute);
In esecuzione dell'art. 35, comma 7 del CGS, si segnala che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell'ambito della gara in questione.