C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 56 del 02/02/2023 – Delibera – in merito al deferimento (prot. N. 6037/752 pfi 21-22/PM/ce) del signor FELIX TINKIANO, attualmente tesserato per la ASD Area Calcio Andora con sede in Andora (IM), Via Marco Polo, all’epoca dei fatti tesserato con la società ASD Oneglia Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, c. 1 e 32 c. 2 CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, c. 1 e 43 c.1 NOIF, difeso dall’Avv. Alessandro Sindoni

in merito al deferimento (prot. N. 6037/752 pfi 21-22/PM/ce) del signor FELIX TINKIANO, attualmente tesserato per la ASD Area Calcio Andora con sede in Andora (IM), Via Marco Polo, all’epoca dei fatti tesserato con la società ASD Oneglia Calcio, per rispondere della  violazione degli artt. 4, c. 1 e 32 c. 2 CGS, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, c. 1 e 43 c.1 NOIF, difeso dall’Avv. Alessandro Sindoni

La Procura Federale ha deferito il signor Felix Tinkiano come sopra generalizzato in quanto, all’epoca dei fatti, pur non essendo tesserato per la società ASD Oneglia Calcio, ha disputato regolarmente per la predetta, le gare valevoli per il Campionato di Prima Categoria, scendendo sul terreno di gioco, dalla data del 5 dicembre 2021 alla data del 3 aprile 2022.

Dalla presa visione della documentazione in atti e, in particolare dai referti arbitrali, la condotta sopra evidenziata è apparsa provata e inconfutabile..

Da quanto emerge dal fascicolo di causa, il signor Felix Tinkiano risulta essere rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Sindoni, il quale alla prima udienza prevista per il 30 novembre 2022, ha manifestato la propria impossibilità a partecipare, di talché la medesima è stata rinviata al 25 gennaio 2023.

Orbene, nonostante il difensore sia stato notiziato della data sopra indicata e, a tal proposito, abbia richiesto copia degli atti depositati, tutti regolarmente inviati a mezzo PEC, all’udienza del 25 gennaio 2023, nessuno si è presentato: né il calciatore personalmente, né il difensore né tanto meno sono pervenute memorie o documenti difensivi afferenti la vertenza per cui è causa.

Risultando il fatto provato, nessun dubbio può sussistere il merito alla condotta illecita posta in essere dal signor Felix Tinkiano.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, attesa la condotta illecita posta in essere dal signor FELIX TINKIANO nel periodo intercorrente tra il 5 dicembre 2021 ed il 27 marzo 2022, in palese violazione delle norme contestate del CGS e del NOIF, lo condanna alla squalifica di n. 12 giornate di gara.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

 

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