C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 03/02/2023 – Delibera – Reclamo della società Società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA (Cf: 95219050101) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Edoardo Carvelli comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 51 del 19.1.2023 (e conseguente E.C. nr. 52/4 del 20.01.2023) perché dopo essere stato ammonito, rivolgeva al ddg, in due momenti separati, espressioni gravemente irriguardose (sanzione aggravata in quanto capitano).
Reclamo della società Società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA (Cf: 95219050101) avverso la squalifica per tre giornate effettive a carico del calciatore Edoardo Carvelli comminata dal Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 51 del 19.1.2023 (e conseguente E.C. nr. 52/4 del 20.01.2023) perché dopo essere stato ammonito, rivolgeva al ddg, in due momenti separati, espressioni gravemente irriguardose (sanzione aggravata in quanto capitano).
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria accoglie il reclamo presentato dalla società A.S.D. PRIARUGGIA G.MORA ed in riforma riduce da 3 a 2 gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Edoardo Carvelli. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.
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