C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 16/02/2023 – Delibera – in merito al reclamo della società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” con sede legale in Genova, Via Mogadiscio n. 40, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023), con la quale venivano comminate n. 3 (tre) gare effettive di squalifica al loro tesserato Maxim Zuppiroli, perché nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Eccellenza disputata in data 29 gennaio 2023 contro l’Imperia Calcio Srl, al 31’ del primo tempo regolamentare veniva espulso in quanto ”dopo aver subito un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l’avversario, colpendolo con un calcio al financo, all’altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive”

in merito al reclamo della società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” con sede legale in Genova, Via Mogadiscio n. 40, avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale (C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023), con la quale venivano comminate n. 3 (tre) gare effettive di squalifica al loro tesserato Maxim Zuppiroli, perché nella gara valevole per la terza giornata del Campionato di Eccellenza disputata in data 29 gennaio 2023 contro l’Imperia Calcio Srl, al 31’ del primo tempo regolamentare veniva espulso in quanto ”dopo aver subito un fallo, in reazione, da terra, si girava verso l’avversario, colpendolo con un calcio al financo, all’altezza dello stomaco, senza conseguenze lesive”

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, accoglie il reclamo presentato dalla società Unione Sportiva Dilettantistica “Angelo Baiardo” ut supra generalizzata e, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo Regionale pubblicato con C.U. n. 56 del 2 febbraio 2023, ritenendo applicabile l’attenuante di cui all’art. 13, lett. A) CdS, riduce di una gara la squalifica del signor Maxim Zuppiroli, rideterminandola complessivamente in due gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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