C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – in merito al preannuncio di reclamo proposto dalla società SAMMARGHERITESE 1903avverso provvedimento nei confronti di Giacomo ROMANO emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 58 del 9 febbraio 2023 (gara: SAMMARGHERITESE – RIVASAMBA – U 17 ).

in merito al preannuncio di reclamo proposto dalla società SAMMARGHERITESE 1903avverso provvedimento nei confronti di Giacomo ROMANO emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 58 del 9 febbraio 2023 (gara: SAMMARGHERITESE – RIVASAMBA – U 17 ).

Il Signor Giacomo ROMANO è stato squalificato per 10 gare per aver colpito di proposito un avversario con una ginocchiata al volto, causandogli la rottura di due denti. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la società SAMMARGHERITESE, deducendone l’eccessività. Il reclamo è fondato, nei termini di seguito precisati. Nel referto di gara, l’arbitro descrive così la condotta in contestazione: “il giocatore commette un grave fallo di giuoco colpendo al volto di proposito con una ginocchiata l’avversario sul volto”. Alla luce di tale descrizione, emerge senz’altro la volontarietà della condotta tenuta dal tesserato ma, altresì, che la stessa sia stata comunque qualificata alla stregua di un fallo di giuoco. Stando al disposto dell’art. 35 C.G.S. costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Di conseguenza, non c’è dubbio che il comportamento del Signor Romano possa essere qualificato come condotta violenta, in virtù della sopraccitata descrizione fatta dal direttore di gara. A mente del successivo art. 38 C.G.S., ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato. Nel caso di specie, è senz’altro possibile qualificare la condotta come di particolare gravità, sia per il gesto in sé (ginocchiata al volto) sia per le conseguenze lesive. D’altra parte, trattandosi di un contegno comunque scaturito nell’ambito di un’azione di giuoco e definito dallo stesso arbitro quale “fallo di giuoco”, non sussistono elementi per discostarsi, quanto alla quantificazione della sanzione, dal minimo edittale previsto dal Codice, tenuto anche conto della già concessa attenuante della minore età.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in accoglimento del reclamo presentato dalla società SAMMARGHERITESE 1903 riduce la sanzione nei confronti del Signor Giacomo ROMANO a cinque gare di squalifica. Ordina la restituzione della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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