C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 09/03/2023 – Delibera – In merito al reclamo presentato dalla Società ASD San Pietro avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa in data 8 Febbraio 2023 nei confronti del Giocatore Signor Bruzzese Giuseppe e pubblicata con il CU n. 44 del 9 Febbraio 2023(Gara: ASD San Pietro– Begato Calcio 2013 CAMPIONATOSECONDA CATEGORIA LIGURIA GIRONE D IN DATA4 Febbraio 2023)

In merito al reclamo presentato dalla Società ASD San Pietro avverso la decisione del Giudice Sportivo emessa in data 8 Febbraio 2023 nei confronti del Giocatore Signor Bruzzese Giuseppe e pubblicata con il CU n. 44 del 9 Febbraio 2023(Gara: ASD San Pietro– Begato Calcio 2013 CAMPIONATOSECONDA CATEGORIA LIGURIA GIRONE D IN DATA4 Febbraio 2023)

Fatto Con ricorso tempestivamente depositato la Società ASD San Pietro si duole della decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica al giocatore Signor Bruzzese Giuseppe, capitano della squadra, che, nel corso della gara in epigrafe, già espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, contestando la decisione del Direttore di Gara, si rivolgeva all’arbitro con fare minaccioso, cercando, senza riuscirvi perché trattenuto dai compagni, il contatto fisico con l’arbitro, profferiva all’indirizzo dello stesso frasi blasfeme e lesive della dignità del direttore di gara, rifiutava quindi di lasciare il terreno di gioco per oltre due minuti e successivamente, uscito dal terreno di gioco, continuava dagli spalti ad inveire contro l’arbitro con frasi irriguardose e minacciose. Sostiene la Società Ricorrente che i fatti non si siano svolti sì come descritti nel referto arbitrale e per l’effetto richiede la diminuzione della sanzione ad una giornata di squalifica, giustificando la richiesta sulla base del fatto che il Signor Bruzzese era stato espulso per doppia ammonizione. Motivi della Decisione Richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte circa la fede privilegiata circa lo svolgimento dei fatti descritti nel referto arbitrale, alla luce delle condotte del Signor Bruzzese, puntualmente descritte dal Direttore di Gara, la sanzione irrogata dal primo Giudice appare ineccepibile e conforme alla normativa in vigore, che commina una giornata per l’espulsione a seguito di doppia ammonizione, due ulteriori giornate per comportamento violento, minaccioso ed irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara ed una ulteriore giornata, a titolo di aggravante specifica, indotta dalla reiterazione della condotta del Bruzzese anche fuori dal terreno di gioco e dal fatto che Questi fosse, per giunta, capitano della squadra.

PQM

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, respinge il Reclamo e per l’effetto conferma in toto la sanzione inflitta dal primo Giudice. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo non versata ed addebitata in acconto.

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