C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società S.Lorenzo DC Sanvi Genova avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di prima categoria Girone D, Vecchio Castagna Quarto – S.Lorenzo DC Sanvi Genova del 19.02.2023 nei confronti di Luciano Matteo pubblicato con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023.

Reclamo presentato dalla società S.Lorenzo DC Sanvi Genova avverso provvedimento di squalifica emesso dal GS nella gara del campionato di prima categoria Girone D, Vecchio Castagna Quarto – S.Lorenzo DC Sanvi Genova del 19.02.2023 nei confronti di Luciano Matteo pubblicato con C.U. n. 61 del 23 febbraio 2023.

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, ha inflitto la seguente sanzione: squalifica per tre gare per il calciatore Luciano Matteo per condotta violenta poiché colpiva con una testata un giocatore avversario facendolo cadere a terra. La reclamante ha contestato la misura della sanzione, adducendo che il Luciano Matteo avrebbe colpito l’avversario non con una testata ma con il petto, facendolo cadere a terra ma senza conseguenze lesive, precisando altresì che dopo gli eventi gli animi erano sereni Dall’esame del referto di gara, emerge una ricostruzione del fatto sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata dal Primo Giudice. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere in merito all’irregolarità della condotta in commento, la quale, correttamente, è stata sanzionata dal direttore di gara e dal Giudice Sportivo. A nulla rileva la circostanza addotta dalla reclamante, che dopo gli eventi gli animi erano sereni da parte di tutti. Il reclamo è infondato. E’ pacifico, infatti, che il tesserato abbia colpito volontariamente un calciatore avversario, a prescindere dal fatto che possa avergli sferrato una testata o averlo colpito con il petto, con il risultato di farlo cadere a terra. La squalifica, pertanto, appare proporzionata ai fatti in contestazione, atteso che tre gare devono essere inflitte per la condotta violenta, consistente nell’aver colpito il giocatore avversario facendolo cadere a terra. La Corte Sportiva d’Appello, delibera di respingere il reclamo proposto dalla società S. Lorenzo DC Sanvi Genova, confermando la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

 

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