C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 72 del 24/03/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società A.S.D. Calcio Femminile Superba, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 61 del 23 Febbraio 2023, relativo alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo di gioco per tre gare a carico della società, della squalifica dell’allenatore BIANCHI Bruno per quattro gare, dell’inibizione fino al 16/3/2023 della dirigente MALERBA Martina e della squalifica della calciatrice ACCARDO Maria Chiara per due gare. Gara: CALCIO FEMMINILE SUPERBA – BUSALLA CALCIO del 19 Febbraio 2023 (Calcio Femminile Regionale Girone A)

 

Reclamo presentato dalla società A.S.D. Calcio Femminile Superba, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, pubblicato con C.U. n. 61 del 23 Febbraio 2023, relativo alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo di gioco per tre gare a carico della società, della squalifica dell’allenatore BIANCHI Bruno per quattro gare, dell’inibizione fino al 16/3/2023 della dirigente MALERBA Martina e della squalifica della calciatrice ACCARDO Maria Chiara per due gare. Gara: CALCIO FEMMINILE SUPERBA – BUSALLA CALCIO del 19 Febbraio 2023 (Calcio Femminile Regionale Girone A)

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 500,00 e della squalifica del campo di gioco per tre gare “a titolo di responsabilità oggettiva e di grave negligenza per non aver vigilato sull’accesso in zona riservata a soggetti non autorizzati. Più in particolare, al termine della gara, mentre il ddg usciva dal terreno di gioco dirigendosi nel proprio spogliatoio, lo stesso veniva aggredito nella zona antistante il tdg da un soggetto non identificato riferibile al pubblico, il quale, lamentando un presunto infortunio subìto dalla figlia durante la gara e rivolgendosi a lui con un'espressione ingiuriosa, lo colpiva con una testata al setto nasale provocandogli un livido nella zona interessata e dolore annesso. Il soggetto aggressore veniva placcato dal dirigente accompagnatore della società (circostanza attenuante). Data l'intensità dell'aggressione, il ddg era costretto a sfruttare il momento di quiete per raggiungere il proprio spogliatoio non potendo identificare il soggetto aggressore e, rientrando nel suddetto spogliatoio, veniva raggiunto da una calciatrice della società, la quale gli rivolgeva un'espressione gravemente irriguardosa e lesiva del proprio prestigio (circostanza aggravante, tenuto conto di quanto poco prima aveva subìto il ddg). Per uscire dall'impianto, il ddg era costretto ad essere scortato da un addetto all'impianto stesso fino alla sua autovettura, procedendo per un'uscita secondaria, essendosi accorto dell'avvenuta chiusura dell'ingresso principale che consente l'accesso agli spogliatoi (circostanza aggravante). Conseguentemente al colpo subìto, il ddg si recava al pronto soccorso per i dovuti accertamenti; qui gli veniva diagnosticato un lieve aumento di volume del setto nasale (con rx negativi per frattura delle ossa nasali) ed un arrossamento circoscritto e veniva dimesso con tre gg. di prognosi. Il referto veniva, comunque inviato all'Autorità Giudiziaria (circostanza aggravante, pur tenendo conto di quanto emerso dall'esame medico). La presente sanzione viene irrogata, valutando le circostanze aggravanti prevalenti su quelle attenuanti.” Il G.S. ha, altresì, infitto all’allenatore della reclamante, sig. BIANCHI Bruno, la sanzione della squalifica per quattro gare in quanto “Al termine della gara, a bordo campo, aggrediva un dirigente della società avversaria con spinte e strattoni, il quale dopo l'aggressione riferiva di sentirsi male, al punto di dover chiamare il 118 (sanzione aggravata perché i fatti sono avvenuti a fine gara e per l'esito dell'aggressione che richiedeva l'intervento del 118)”. Il primo giudicante ha, poi, inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 16/03/2023 al dirigente della società reclamante, sig.ra MALERBA Martina e della squalifica per due gare alla calciatrice, sempre tesserata per la reclamante, sig.ra ACCARDO Maria Chiara. La società reclamante, nella propria difesa, pur ammettendo ma condannando l’episodio dell’aggressione all’arbitro, ha contestato tutte le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, ritenendole eccessive. In particolare, sulla circostanza dell’aggressione, ha riferito che la porta dell’impianto attraverso la quale l’aggressore ha potuto accedere alla zona spogliatoi e, quindi, successivamente raggiungere l’arbitro, all’epoca del fatto, “era alternamente aperta/chiusa per permettere l’ingresso ed il continuo viavai degli atleti e del direttore di gara della partita successiva”. Sulla circostanza dell’uscita dell’arbitro dall’impianto, invece, la reclamante antepone che tutte le porte di accesso sono dotate di maniglione antipanico e, quindi, sempre apribili dall’interno, anche in caso di chiusura a chiave. Lamenta, quindi, che l’arbitro “se avesse spinto la maniglia antipanico sarebbe potuto uscire da dove era entrato”. In merito, poi all’episodio oggetto di squalifica del proprio allenatore, sig. BIANCHI Bruno, la reclamante sostiene, dapprima, che lo stesso sia stato provocato dal sig. Giordano Salvatore, della società ospitata, che, tra l’altro, si schierava in distinta come “addetto all’arbitro” in violazione al regolamento che prevede tale figura esclusivamente per la squadra ospitante. Nega, poi, l’uso delle mani da parte del proprio tesserato sul sig. Giordano e, in particolare, contesta che l’arbitro possa aver visto l’accaduto in quanto tale episodio si sarebbe verificato in concomitanza all’aggressione dell’arbitro e che i due luoghi in cui si sono verificati i due episodi non sono “visivamente comunicanti”. Chiede, da ultimo, la riduzione dell’inibizione della sig.ra MALERBA Martina “in quanto ha difeso il ddg dall’aggressione” e, seppur già scontata al momento della proposizione del reclamo, l’annullamento della squalifica della calciatrice ACCARDO Maria Chiara per aver l’arbitro errato nell’identificare nella sua persona il soggetto che ha proferito l’espressione blasfema. Il reclamo è parzialmente fondato ed andrà accolto, in parte qua, per quanto di seguito espresso. Preliminarmente, questa Corte conferma le sanzioni inflitte alle tesserate sigg.re MALERBA Martina e ACCARDO Maria Chiara in quanto non suscettibili di reclamo. Infatti, l’inibizione della sig.ra MALERBA aveva scadenza al 16/03/2023 e, quindi, in concomitanza con la pubblicazione del dispositivo di sentenza, mentre le due gare di squalifica inflitte alla sig.ra ACCARDO Maria Chiara, come ammette la stessa reclamante, erano già state scontate dalla calciatrice al momento della proposizione del reclamo. Esaminando, poi, l’aggressione al ddg ad opera di un sostenitore presente sugli spalti durante la gara, si osserva come la società reclamante, pur condannandolo, non contesti l’episodio, peraltro supportato anche dalla documentazione medica che conferma le lesioni subite a seguito dell’aggressione. Inoltre, la stessa reclamante conferma che la prima porta utilizzata dall’aggressore per acceddere alla zona spogliatoi, utilizzata per poi raggiungere l’arbitro, era “alternamente aperta/chiusa”. E’, poi, dirimente il fatto che la reclamante non abbia proposto alcuna difesa sulla mancanza di vigilianza che avrebbe dovuto presidiare gli accessi alla zona spogliatoi ammettendo, di contro, che “Per comodità e per cattiva abitudine tutti entrano solitamente dallo stesso ingresso ...”. Viene meno, però, la circostanza aggravante applicata dal G.S. in riferimento all’uscita dell’arbitro dall’impianto sportivo. Infatti, lo stesso ddg, interpellato da questa Corte in sede di udienza, ha ammesso di non aver provato ad aprire la porta principale ma di averla semplicemente vista chiusa. Considerata, quindi, la circostanza evidenziata nel reclamo relativamente al fatto che tutte le porte di accesso all’impianto sportivo sono dotate di maniglione antipanico che consente sempre di poter uscire dall’interno verso l’esterno, non può essere imputata alcuna responsabilità e, di conseguenza, alcuna aggravante, alla reclamante per questo episodio, il che giustifica una diminuzione dell’ammenda pecuniaria confermando, nel resto, attesa la responsabilità della reclamante per la mancata vigilanza agli accessi che ha consentito all’aggressore di raggiungere il ddg, la sanzione inflitta dal G.S.. In merito, poi, alla squalifica inflitta all’allenatore della reclamante, sig. BIANCHI Bruno, si osserva quanto segue. L’arbitro, in sede di audizione, a precisa domanda formulata da questa Corte, ha amesso di non essersi accorto del fatto che il sig. Giordano Salvatore era stato inserito quale “addetto all’arbitro” nella distinta del Busalla Calcio. Orbene, tenuto conto che il C.U. n. 1 del 1/7/22 al punto 10), titolato “PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO”, al secondo comma lettera g) prevede espressamente che rientra, tra le persone ammesse “per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara”, è dirimente osservare che se l’arbitro si fosse accorto di tale errore, essendo il Busalla Calcio la squadra ospitata, il sig. Giordano Salvatore non avrebbe avuto accesso al terreno di gioco. Non solo. Lo stesso arbitro ha altresì confermato di non aver visto chiaramente né l’aggressione del sig. BIANCHI Bruno al sig. Giordano Salvatore né le spinte e gli strattoni, ma di aver visto un semplice “parapiglia” in quanto stava uscendo dal tdg e non aveva una visuale chiara. Ha, poi, ulteriormente confermato che la chiamata al 118 ad opera del sig. Giordano Salvatore gli è stata riferita dallo stesso sig. Giordano. Pertanto, tenuto conto di quanto è emerso dal colloquio intercorso con il ddg, la squalifica del sig. BIANCHI Bruno dev’essere ridotta a due gare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo, pronuncia la seguente decisione: - riduzione dell’ammenda ad € 200,00 e conferma della squalifica del campo di gioco per tre gare a carico della società reclamante; - riduzione della squalifica inflitta all’allenatore BIANCHI Bruno a 2 gare effettive; - conferma dell’inibizione fino al 16/3/2023 a carico di MALERBA Martina; - conferma della squalifica per due gare effettive alla calciatrice ACCARDO Maria Chiara. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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