C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 59 del 10/02/2023 – Delibera – procedimento disciplinare iscritto al n. 74 pfi22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al riconoscimento da parte dell’arbitro di un calciatore della squadra ospitante, schierato in occasione della gara Lido Square Fbc – Asd Dinamo Santiago del 15.5.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, ed a quanto riportato in merito nel referto di gara e nel successivo supplemento allo stesso”. Deferito: Maria C. DELFINO (arbitro).

procedimento disciplinare iscritto al n. 74 pfi22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito al riconoscimento da parte dell’arbitro di un calciatore della squadra ospitante, schierato in occasione della gara Lido Square Fbc – Asd Dinamo Santiago del 15.5.2022 valevole per il campionato di Seconda Categoria, ed a quanto riportato in merito nel referto di gara e nel successivo supplemento allo stesso”. Deferito: Maria C. DELFINO (arbitro).

La Signora Maria C. DELFINO è stata deferita dinnanzi a Questo Tribunale Federale per “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva poiché in occasione della gara Lido Square - Dinamo Santiago del 15.5.2021, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria della Liguria, si rifiutava di procedere al riconoscimento del calciatore sig. Leandri Simone, all’epoca dei fatti tesserato per la Lido Square, che era entrato sul terreno di giuoco ed aveva preso parte all’incontro quando lo stesso era in corso di svolgimento; nonché per aver riportato nel proprio supplemento di rapporto del 17.5.2022 circostanze incompatibili con quanto già espressamente dichiarato nel referto di gara inviato al Giudice Sportivo Territoriale relativo allo stesso incontro”. Più in particolare, nel referto arbitrale relativo alla gara Lido Square - Dinamo Santiago del 15.5.2021, redatto dall’Arbitro Effettivo sig.ra Maria Chiara Delfino, è dato testualmente leggere quanto segue: “il giocatore n. 16 del lido (Leandri Simone) sebbene tesserato e con il numero di carta d’identità riportato in distinta entrava abusivamente sul terreno di gioco durante il 2t mentre io ero dalla parte opposta alle panchine. Il numero 16 lo facevano entrare senza essere riconosciuto”. A seguito di apposita richiesta in tal senso da parte del Giudice Sportivo, poi, la stessa sig.ra Maria C.Delfino con supplemento del 17.5.2022 specificava ulteriormente che “l’identificazione del numero 16 del Lido Square (Leandri Simone) e’ avvenuta con documento d’identità a fine incontro”. Secondo la Procura Federale, nel corso delle proprie audizioni la stessa sig.ra Maria C. Delfino avrebbe reso dichiarazioni ulteriormente discordanti con le rappresentazioni dei fatti riportate nel referto e nel successivo supplemento, affermando che a fine gara aveva dato uno sguardo alla carta d’identità riconoscendo la foto, nonché che il calciatore era persona dalla stessa conosciuto poiché aveva arbitrato qualche mese prima una gara alla quale tale atleta aveva partecipato. Dalle dichiarazioni rese nel corso dell’attività inquirente svolta dal presidente della Dinamo Santiago al termine della gara, poi, sarebbe emerso che il direttore di gara si è espressamente rifiutato di procedere ad un riconoscimento tardivo del sig. Leandri ed anche di esaminare il documento del calciatore portato in visione dall’allenatore della squadra. Analoga versione dei fatti, inoltre, sarebbe stata fornita in sede di audizione da parte della Procura Federale dal presidente della Dinamo Santiago, dal dirigente della stessa società e dal presidente della Lido Square, soggetti in relazione ai quali non sono rinvenibili motivi che possano far ipotizzare una ricostruzione artata e concorde degli accadimenti per fini strumentali. Alla luce di tali costituti, la Procura Federale ha deferito dinnanzi a Questo Tribunale Federale la Signora Maria C. DELFINO nei termini sopra indicati. La deferita si è difesa per mezzo del proprio difensore deducendo anzitutto sull’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per nullità e/o inesistenza delle comunicazioni inviate ad indirizzo diverso dal domicilio eletto - conseguente violazione dei principi di diritto sportivo (art. 44 GCS) nonché del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio Più precisamente, l’incolpata Maria Chiara Delfino, in occasione delle due audizioni tenutesi avanti la Procura Federale in data 09.08.2022 e 12.09.2022 ha espressamente eletto un domicilio per le comunicazioni relative al presente procedimento. In particolare, nel verbale di audizione del giorno 09.08.2022 si legge già l’indicazione dell’indirizzo PEC aia.genova@pec.it che poi, nel corso della successiva audizione del giorno 12.09.2022, viene espressamente indicato quale elezione di domicilio unitamente alla sede della Associazione Italiana Arbitri di Genova; si legge testualmente nel verbale di audizione del 12.09.2022 che “Invitato dall’Ufficio l’interrogato, ai fini del presente procedimento, dichiara di voler ricevere tutte le future comunicazioni presso il seguente domicilio: presso AIA Genova via Pec, come sopra indicata. (ove era indicato l’indirizzo PEC aia.genova@pec.it, ndr)”. Ciò nonostante, la Procura Federale notificava alla deferita in data 10.10.2022 la comunicazione di conclusione delle indagini relative al procedimento in epigrafe all’indirizzo di Genova, Via Pian del Prete n. 4. Essendo i fatti sopra menzionati provati cartolarmente, è necessario anzitutto stabilire se, nel caso di specie, si sia verificata la violazione dedotta dalla deferita. Come è noto, ai sensi dell’art. 53 co.1 C.G.S. tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. A mente del successivo co. 5 n. 3), gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro, per le persone fisiche: […] all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Nel caso di specie, come si è detto, è pacifico che la deferita, nelle due audizioni tenute di fronte al rappresentante della Procura Federale, abbia indicato un indirizzo di PEC al fine di ivi ricevere le comunicazioni relative al procedimento in parola ed è, altresì, pacifico che alcuna comunicazione procedimentale sia stata trasmessa dalla Procura Federale a detto indirizzo. Da qui scaturisce, ad avviso di Questo Tribunale, la violazione del diritto alla difesa e ad un effettivo contraddittorio perpetrata in danno del Direttore di Gara signora Maria Chiara Delfino, la quale non ha potuto fruire delle garanzie difensive previste e garantite dalla normativa federale codificate dall’art. 44 del CGS, e in particolare, dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. L’art. 123 C.G.S., infatti, impone al Procuratore federale, ove non voglia disporre l’archiviazione, di comunicare all’interessato l’intenzione di procedere al deferimento, comunicandogli gli elementi su cui si fonda il proprio convincimento e fissandogli un termine per presentare memorie o chiedere audizione. Tale fase avviso ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare – ove rivestano carattere esimente – il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase. Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda (cfr.: CFA s. III, C.U. 106/CFA, ud. 19 aprile 2018). Si impone, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del deferimento in oggetto con conseguente necessità di disporre la restituzione degli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria dichiara improcedibile il deferimento relativo al procedimento disciplinare n. 74 pfi 22/23 e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

 

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