C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 02/03/2023 – Delibera – Reclamo della società US SESTESE CALCIO – Campionato Juniores Regionali U.19 – Gir. A GARA del 04.02.2023 tra US SESTESE – ASD VALLE OLONA C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

 

Reclamo della società US SESTESE CALCIO – Campionato Juniores Regionali U.19 – Gir. A GARA del 04.02.2023 tra US SESTESE – ASD VALLE OLONA C.U. n. 49 del Comitato Regionale Lombardia datato 09.02.2023

La società US SESTESE CALCIO ha impugnato la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S.di 1°Grado aveva disposto la squalifica a tempo fino al 20.09.2023 nei confronti del calciatore Mastroianni Mattia per aver dapprima spinto un giocatore del Valle Olona – condotta per la quale l’Arbitro ha decretato l’espulsione – poi colpito con un pugno sul costato un avversario ed infine per aver colpito il Direttore di gara, che cercava di bloccarlo, con due gomitate. Nel proprio reclamo, la società evidenziava che il calciatore, pur se autore di una condotta evidentemente violenta nei confronti degli avversari, non aveva alcuna intenzione di colpire il Direttore di gara che, inusualmente, aveva cercato di trattenerlo cingendolo alle spalle una volta iniziata l’aggressione nei confronti degli avversari. Così, l’urto con l’Arbitro, secondo quanto sostenuto dalla Società, non era volto a ledere l’integrità fisica del Direttore di gara, bensì esclusivamente a divincolarsi da un soggetto che il calciatore in quel momento non aveva identificato e dalla cui morsa tentava di liberarsi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Preliminarmente, occorre ribadire che il concetto di condotta violenta di cui all’art. 38 del CGS, secondo il costante orientamento della Giurisprudenza federale consiste in un comportamento connotato da “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221 e richiami ivi; 2 marzo 2021, n. 103; 30 ottobre 2019, n. 49). Nella fattispecie, senza dubbio il sig. Mastroianni Mattia ha compiuto degli atti che integrano una condotta violenta, avendo non solo spintonato ma anche colpito con un pugno sul costato un avversario. Senz’altro inoltre assume rilievo la circostanza evidenziata dal Direttore di gara in sede di referto secondo cui il sig. Mastroianni è stato trattenuto ed allontanato dal campo solo a seguito dell’intervento dei compagni di squadra che si sono frapposti tra lui e gli avversari.

Ciò posto, non può invece assumere rilevanza disciplinare il contatto con il Direttore di gara poiché del tutto involontario, non volto a colpire l’Arbitro, del tutto fortuito e privo dell’intento di ledere all’integrità fisica. In particolare, difetta nella fattispecie l’elemento soggettivo consistente nel dolo di offendere o porre in pericolo l’integrità del Direttore di gara che, come dallo stesso sottolineato in sede di integrazione al referto, non poteva essere riconosciuto in ragione delle modalità con cui ha cercato di trattenere il sig. Mastroianni. Ne consegue che il contatto fisico del sig. Mastroianni con l’Arbitro non può considerarsi come condotta violenta ma deve essere considerata esclusivamente come un tentativo di liberarsi dalla morsa di un soggetto che il calciatore non aveva riconosciuto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale - Accoglie il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Mastroianni Mattia fino alla data del 20.03.2023; - Dispone la restituzione della relativa tassa se versata.

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