C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società CITTA’ DI SEGRATE – Camp. Promozione – Gir. E GARA del 12.02.2023 – SETTALESE/CITTA’DI SEGRATE C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

Reclamo della società CITTA' DI SEGRATE – Camp. Promozione – Gir. E GARA del 12.02.2023 – SETTALESE/CITTA’DI SEGRATE C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

La società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CITTA' DI SEGRATE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il CRL, il quale comminava alla reclamante, ex artt. 4, 10 e 65 del CGS, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell'art. 10 C.G.S, nonché l'ammenda di Euro 150,00 per aver utilizzato calciatori non tesserati. Inoltre il G.S. Inibiva fino al 15.03.2023 il dirigente responsabile della Pol D. Città di Segrate, Brandini Alessandro. Riferiva, infatti, il G.S. che al 17° del secondo tempo era stato ammonito il calciatore della Pol. D Città di Segrate, Marchini Alessandro. All'atto dell'irrogazione della sanzione disciplinare risultava che il Marchini avesse partecipato alla gara del 12.02.2023 con il numero 2, tuttavia a quella data non risultasse tesserato con la reclamante in quanto svincolato. Il G.S. pertanto concludeva che il calciatore Marchini non potesse partecipare alla gara del 12.02.2023 tra Settalese e Città di Segrate e che la medesima gara fosse stata giocata in modo irregolare. Nel proprio preannuncio di reclamo e nel successivo reclamo la Società espone che il calciatore Marchini Alessandro (matricola 4587441) era stato svincolato in data 15.12.2022, come risulta dalla lista di svincolo al numero 1, e che il medesimo calciatore non risultasse nella distinta di gara del 12.02.2023, tra Settalese e Città di Segrate, consegnata al Direttore di Gara e quindi non partecipava alla medesima gara. Infatti, il calciatore ammonito e che, come risulta anche dalla distinta di gara, indossava il n. 2 era il sig. Matozzo Luca Matias. La reclamante, pertanto, chiede la revoca di tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. La Corte Sportiva richiedeva al Direttore di Gara, sulla base delle considerazioni in reclamo e in preannuncio di reclamo, supplemento di rapporto, che faceva pervenire in data 27.02.2023. Il Direttore di Gara riferiva che nel referto della partita Settalese-Città di Segrate del 12.02.2023 vi fossero alcuni problemi. Nel redigere il referto, infatti, il portale ha erroneamente indicato come n. 2 della Pol. D. Città di Segrate il sig. Marchini Alessandro anziché il sig. Matozzo Luca Matias (regolarmente tesserato per la reclamante e che ha preso parte alla suddetta gara con il n. 2). Inoltre l'arbitro segnalava l'impossibilità di accedere agli allegati del referto in questione. Ciò impediva di raffrontare il referto con la distinta della squadra reclamante e ha di fatto generato l'errore quando, a portale, veniva giustamente ammonito il n. 2 della squadra ospite con indicazione, però, del nominativo sbagliato. Sulla scorta delle dichiarazioni del Direttore di Gara, rese con supplemento del 27.02.2023, risulta in effetti che il calciatore Marchini Alessandro – già svincolato dalla reclamante in data 15.12.2022 – non abbia partecipato alla gara del 12.02.2023 con la maglia n. 2 della Pol. D. Città di Segrate, ma che l'indicazione del suo nominativo sul referto di gara inviato al G.S. sia frutto di un mero errore del sistema informatico. Il calciatore che in effetti veniva ammonito nel corso della gara con il numero 2 della Pol. D. Città di Segrate era il sig. Matozzo Luca Matias che risulta correttamente tesserato per la reclamante. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto: - annulla la sanzione della perdita della gara e omologa il risultato acquisito sul campo Settalese – Città di Segrate 1-1; - annulla l'inibizione fino al 15.03.2023 a carico del dirigente Brandini Alessandro; - annulla l'ammenda di € 150,00; dispone la restituzione della tassa, se versata.

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