C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. ANDREA CONCESIO – Campionato 2° Categoria – Gir. E GARA del 11.02.2023 tra CONCESIO CALCIO – A.S.D. S. ANDREA CONCESIO C.U. n. 33 della Della Delegazione Provinciale di Brescia datato 17.02.2023

Reclamo della società A.S.D. ANDREA CONCESIO – Campionato 2° Categoria – Gir. E GARA del 11.02.2023 tra CONCESIO CALCIO - A.S.D. S. ANDREA CONCESIO C.U. n. 33 della Della Delegazione Provinciale di Brescia datato 17.02.2023

La società A.S.D. ANDREA CONCESIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Gradoche ha comminato la squalifica di n. 3 giornate a carico del proprio calciatore MORI Marco per grave atto di violenza nei confronti di un avversario. La società A.S.D. S.ANDREA CONCESIO, nel proprio reclamo, evidenzia, invece, che a seguito di un fallo del calciatore n. 17 CAPPA del CONCESIO CALCIO nei confronti del calciatore n. 8 PACE, del S.ANDREA CONCESIO, si veniva a creare un battibecco da cui stava per generarsi un momento di generale nervosismo. Il MORI Marco interveniva e cercava di calmare il calciatore CAPPA cingendolo con il braccio destro sulle spalle in un gesto conciliante. A questo punto interveniva il Direttore di gara espellendo sia il CAPPA che il MORI. Al fischio finale della gara, sia il Marco MORI e sia il capitano Alberto MINELLI della A.S.D. ANDREA CONCESIO, hanno cercato di spiegare all’arbitro che il gesto di mettere le mani sulle spalle dell’avversario non era stato un gesto assolutamente violento e rissoso, bensì conciliante. La reclamante chiede che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo sia ridotta da 3 giornate ad 1 giornata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi sono considerati fonte primaria e privilegiata di prova. Il referto di gara dell’Arbitro è chiaro e preciso nel descrivere l’accaduto e cioè che il calciatore MORI Marco della società S.ANDREA CONCESIO appoggiava le mani sul collo, e non sulla spalla del calciatore CAPPA Andrea del CONCESIO CALCIO pur nel tentativo di separare quest’ultimo da un inizio di colluttazione con il suo compagno di squadra. Da una attenta lettura ed analisi del referto di gara, comunque appare eccessivo considerare il comportamento tenuto dal MORI come un grave atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. Pertanto la sanzione della squalifica per n. 3 giornate, comminata dal G.S. merita di essere ridotta. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica a carico di Marco MORI a due gare effettive e dispone la restituzione della tassa se versata.

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