C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società GSD AMBROSIANO DUGNANO, Campionato 3^ Categoria – Girone C GARA del 05.02.2023 tra LA BENVENUTA – GSD AMBROSIANO DUGNANO C.U. n. 31 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.02.2023

Reclamo della società GSD AMBROSIANO DUGNANO, Campionato 3^ Categoria – Girone C GARA del 05.02.2023 tra LA BENVENUTA – GSD AMBROSIANO DUGNANO C.U. n. 31 della Delegazione Provinciale di Milano datato 16.02.2023

La società GSD AMBROSIANO DUGNANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.di 1°Grado che ha omologato il risultato conseguito sul campo in relazione alla gara LA BENVENUTA – GSD AMBROSIANO DUGNANO 3-2. In particolare, l’odierna reclamante depositava ricorso in primo grado avanti al Giudice Sportivo chiedendo di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della controparte per un’irregolarità nello svolgimento della gara imputabile alla stessa società La Benvenuta. Nel proprio reclamo, la società GSD AMBROSIANO DUGNANO richiama le argomentazioni già presentate avanti al Giudice di prime cure ed evidenzia che le dimensioni delle porte del campo ove si sarebbe dovuta svolgere la partita risultavano irregolari, come accertato dal controllo eseguito in loco (altezza dal suolo di 2,25 metri, pertanto inferiore all’altezza corretta di 2,44 metri) ed in ragione di tale circostanza la gara veniva svolta su un altro campo, adiacente al primo ed all’interno del medesimo centro sportivo. La reclamante contesta anzitutto che il campo sul quale si svolgeva effettivamente la gara non era stato precedentemente preparato, tant’è che le righe risultavano al limite della visibilità e l’erba era alta; inoltre evidenzia la non correttezza di controparte per avere svolto in precedenza (e comunque tentato di svolgere) gare ufficiali su un campo dotato di porte con dimensioni non corrette. 89 / 54 GSD AMBROSIANO DUGNANO procede poi con la ricostruzione dei fatti, evidenziando che risultavano necessarie diverse chiamate per confermare la possibilità di svolgere la gara sul campo “adiacente” e che anche l’arbitro si mostrava indeciso sull’effettivo “cambio di campo”, rendendosi necessaria anche una telefonata da parte del direttore di gara alla propria sezione di appartenenza per chiarimenti e delucidazioni. Infine la reclamante evidenzia che nel C.U. n.11 del 06.10.2022 veniva pubblicata una decisione che sanzionava con la perdita della gara una società (Fc Paderno) per un fatto, a parere della reclamante, analogo all’odierna fattispecie. In conclusione GSD AMBROSIANO DUGNANO, ribadendo nuovamente che la controparte aveva disputato, fino alla gara in esame, le partite casalinghe su un campo non autorizzato e non conforme, chiede la sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società LA BENVENUTA. La società resistente, seppur ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato scritti difensivi. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Risulta anzitutto pacifico e non contestato che la gara in esame veniva effettivamente svolta presso il Campo “C.S. CASCINA DEL SOLE – BOLLATE (c.c. 1845), via Ospitaletto”. Come si evince dal C.U. n.15 del 04.11.2022 della Delegazione Provinciale di Milano, a pagina 6, la società La Benvenuta, a far data dalla 9^ giornata di andata, veniva autorizzata a disputare le proprie gare casalinghe sul campo da gioco ove si è effettivamente disputata la partita oggetto del presente reclamo, come peraltro già evidenziato dal Giudice Sportivo nella delibera impugnata. Risulta pertanto priva di pregio qualsiasi contestazione sollevata dalla reclamante con riferimento al diverso campo dotato di porte con altezza irregolare, proprio perché la gara veniva svolta altrove, ovvero su un campo “adiacente e nella stessa struttura” (come riferito anche nel supplemento di rapporto del direttore di gara), omologato e dotato di autorizzazione Federale per lo svolgimento delle partite di campionato. Parimenti, con specifico riferimento all’interesse ad agire della reclamante, a nulla rilevano le contestazioni di quest’ultima sull’ipotesi che la resistente avrebbe disputato, fino alla gara in esame, le partite casalinghe su un campo non autorizzato e non conforme (ossia quello dotato di porte con altezza irregolare) poiché non vi è alcuna legittimazione attiva da parte di GSD AMBROSIANO DUGNANO nel contestare asseriti fatti pregressi intercorsi tra parti terze ed estranee alla reclamante, essendo, semmai, interesse esclusivo di tali terze parti agire per la tutela dei propri diritti ed interessi. Invece, con riferimento al campo ove si svolgeva effettivamente la gara, la contestazione della reclamante circa la scarsa visibilità delle righe e l’erba alta poteva certamente essere posta all’attenzione del direttore di gara prima dell’inizio dell’incontro e, comunque, secondo quanto previsto dall’art. 67 comma 4 del C.G.S.. Tuttavia tale circostanza non risulta occorsa per il caso di specie e deve, in ogni caso, ritenersi irrilevante sia perché non provata sia in quanto non rilevata dal direttore di gara nell’espletamento degli adempimenti preliminari all’inizio dell’incontro. Per ultimo, il richiamo della reclamante ad una decisione che sanzionava con la perdita della gara una società per un fatto asseritamente analogo all’odierna fattispecie (cfr. C.U. n.11 del 06.10.2022 della Delegazione Provinciale di Milano, pag.12), risulta completamente avulso rispetto al caso in esame poiché in quel contesto la società ospitante, rifiutandosi di porre in essere gli adempimenti necessari per regolarizzare il campo di gioco, si rendeva responsabile della mancata disputa della gara. Al contrario, nell’odierna fattispecie, la gara si svolgeva regolarmente su un campo autorizzato. In conclusione, la decisione del Giudice Sportivo merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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