C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 54 del 09/03/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. ACADEMY BRIANZAOLGINATESE – Camp. Giov. Reg. U.14 GARA del 12.02.2023 – US FOLGORE CARATESE/USD ACADEMY BRIANZAOLGINATESE C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

Reclamo della società U.S.D. ACADEMY BRIANZAOLGINATESE – Camp. Giov. Reg. U.14 GARA del 12.02.2023 – US FOLGORE CARATESE/USD ACADEMY BRIANZAOLGINATESE C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

La società U.S.D. ACADEMY BRIANZAOLGINATESE proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso il CRL, il quale comminava:

1) alla reclamante l'ammenda di € 150,00 per comportamento offensivo minaccioso e violento dei propri tesserati nei confronti dell'arbitro;

2) all'allenatore Fumagalli Walter la squalifica fino al 29.03.2023 in quanto, entrato sul terreno di gioco per soccorrere un proprio calciatore infortunato, offendeva l'arbitro e bestemmiava. Attendeva poi l'arbitro a fine gara reiterando gli insulti;

3) al dirigente De Luca Francesco l'inibizione fino al 14.06.2023 perchè, entrato sul terreno di gioco per soccorrere un proprio calciatore infortunato, offendeva l'arbitro. Poi attendeva il direttore di gara a fine gara reiterando gli insulti e con fare minaccioso gli dava una forte spinta con la spalla. Solo l'intervento dei presenti lo faceva desistere dal proprio comportamento violento e minaccioso;

4) al dirigente Citterio Alberto l'inibizione fino al 29.03.2023 perchè, entrato sul terreno di gioco per soccorrere un proprio calciatore infortunato offendeva l'arbitro. Attendeva poi l'arbitro a fine gara reiterando gli insulti.

Nel proprio reclamo la Società espone:

1) quanto alla condotta dei dirigenti De Luca Francesco e Citterio Alberto, gli stessi dopo aver prestato soccorso al proprio calciatore si rivolgevano all'arbitro per fargli notare la gravità dell'infortunio e invitandolo a prestare maggiore attenzione nella direzione della gara. L'arbitro, non accettando alcuna critica, espelleva il De Luca e il Citterio. Segnala, inoltre al reclamante che al termine della gara non ci sia stato alcun capannello, né azioni violente e né si sarebbero proferiti insulti nei confronti del direttore di gara;

2) quanto alla condotta dell'allenatore Fumagalli Walter, contrariamente a quanto riportato sul comunicato ufficiale non accedeva al terreno di gioco per soccorrere il proprio calciatore in quanto aveva terminato la caduta a seguito di un fallo al di fuori della linea di delimitazione del campo. Il Fumagalli, essendo stati espulsi sia il De Luca che il Citterio, sarebbe stato costretto a lasciare l'area tecnica in quanto unico membro dello staff con a portata di mano la borsa medica, viste le condizioni del calciatore a terra, il quale accusava convulsioni e sensazioni di vomito. Il Fumagalli, mentre prestava soccorso al proprio calciatore, avrebbe invitato l'arbitro a riprendere la gara in quanto la sua posizione non influiva con il regolare svolgimento della partita. A quel punto l'arbitro espelleva il Fumagalli e dichiarava la sospensione della gara. La reclamante afferma che non siano mai stati proferiti né insulti né bestemmie da parte del Fumagalli, inoltre quest'ultimo, al termine della gara, si dirigeva negli spogliatoi accompagnando gli atleti e senza proferire parola nei confronti dell'arbitro. La reclamante allegava una dichiarazione del sig. Roberto Cicchi, in qualità di primo allenatore della Folgore Caratese U14, il quale afferma che durante lo svolgimento della gara non ha mai sentito l'allenatore Fumagalli proferire bestemmia né ingiurie, a suo parere, gravi nei confronti dell'arbitro. La reclamante, pertanto, chiede l'annullamento della squalifica dell'allenatore Fumagalli Walter e delle inibizioni di De Luca Francesco e di Citterio Alberto, chiedendo, contemporaneamente, l'audizione dell'allenatore Fumagalli. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

All'udienza del 02.03.2023, fissata per l'audizione richiesta dell'allenatore Fumagalli Walter e regolarmente notificata alla U.S.D. Academy Brianzaolginatese a mezzo pec del 23.02.2023, nessuno compariva per la reclamante. Tanto precisato, si evidenzia che, ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Da tale rapporto risulta evidente che i sigg.ri Citterio e De Luca, al minuto 34 del secondo tempo di gara, entrati in campo per prestare soccorso ad un loro calciatore infortunatosi, anziché limitarsi a prestare le cure all'atleta, insultavano pesantemente l'arbitro il quale decideva di espellerli. Dal rapporto si precisa, con altrettanta evidenzia che, Il sig. Fumagalli, invece, al minuto 40 del secondo tempo, entrato anch'egli in campo per prestare soccorso ad un altro calciatore infortunato, insultava pesantemente l'arbitro, lo accusava di non sapere arbitrare ed Infine bestemmiava. A questo punto il direttore di gara decideva per l'espulsione dell'allenatore Fumagalli. Al termine della gara, poi, il Citterio, il De Luca e il Fumagalli rientravano in campo e riprendevano ad insultare l'arbitro. Inoltre mentre quest'ultimo si recava negli spogliatoi il De Luca, con fare minaccioso, gli si avvicinava e lo spingeva con la spalla in maniera violenta, con il chiaro intento di procurargli una caduta. Fortunatamente interveniva l'allenatore della Folgore in difesa dell'arbitro, invitando il De Luca a non esagerare e a tenere un comportamento più civile. La dichiarazione dell'allenatore della Folgore Caratese, Roberto Cicchi, allegata dalla reclamante nel proprio reclamo, nulla apporta in ordine alla rilevata condotta del Fumagalli, limitandosi a dire – il Cicchi – di non aver personalmente udito alcuna bestemmia né ingiurie gravi provenire dall'allenatore della reclamante. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

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