C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S.O. UNITED ASD, Campionato 3° Categoria – Girone A GARA del 19.02.2023 tra U.S.O. UNITED ASD – ASD CALCIO LOGRATO C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 23.02.2023

 

Reclamo della società U.S.O. UNITED ASD, Campionato 3° Categoria – Girone A GARA del 19.02.2023 tra U.S.O. UNITED ASD – ASD CALCIO LOGRATO C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 23.02.2023

La società USO UNITED ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del proprio allenatore Venturini Simone la squalifica sino al 16.03.2023 in quanto, nel corso della gara in epigrafe, quest’ultimo e l’allenatore della squadra avversaria si insultavano reciprocamente con fare minaccioso, coinvolgendo anche le panchine. La reclamante, nel proprio reclamo, fornisce una differente ricostruzione dei fatti evidenziando che, successivamente all’assegnazione di un fallo di gioco da parte del direttore di gara e mentre l’arbitro era girato di spalle rispetto alle due panchine, si accendeva un mero diverbio tra i due allenatori. Successivamente, sostiene la reclamante, l’allenatore Venturini riusciva a calmare gli animi e a far tornare seduti i suoi giocatori e dirigenti, invitando l’allenatore avversario a fare altrettanto con i suoi giocatori: all’esito di tale richiesta veniva ripristinato l’ordine all’interno delle due panchine. Tuttavia in quel frangente, l’arbitro, voltatosi, vedeva i due allenatori fuori dalle proprie aree tecniche e li espelleva entrambi, non avendo però visto l’evolversi dei fatti come sopra riportati. In conclusione, la reclamante chiede una congrua riduzione della squalifica comminata a carico dell’allenatore Venturini Simone o, in subordine, l’annullamento della sanzione. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. b) del C.G.S., non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente Federale, il provvedimento disciplinare della squalifica per tecnici (e massaggiatori) fino ad un mese. Nel caso in esame emerge che il sig. Venturini Simone, allenatore tesserato per la società reclamante, sia stato squalificato sino al 16.03.2023 con provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. n.34 del 23.02.2023 della Delegazione Provinciale di Brescia, risultando la durata della squalifica inferiore ad un mese. Il reclamo risulta pertanto inammissibile. La preliminare inammissibilità dell’impugnazione non permette alla Corte di valutare il merito del reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della relativa tassa.

 

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