C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 16/03/2023 – Delibera – Reclamo della società ASD FIORENTE COLOGNOLA 1946 – Camp. Allievi U17 Regionali – Gir. C GARA del 05.02.2023 tra FIORENTE COLOGNOLA 1946 e SSD MAPELLO A R.L. C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

Reclamo della società ASD FIORENTE COLOGNOLA 1946 – Camp. Allievi U17 Regionali – Gir. C GARA del 05.02.2023 tra FIORENTE COLOGNOLA 1946 e SSD MAPELLO A R.L. C.U. n. 50 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.02.2023

La società ASD FIORENTE COLOGNOLA 1946 ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S. di 1°Grado, riscontrata la partecipazione del calciatore BIAVA MARCO alla gara del 05.02.2023 tra la ricorrente e la SSD Mapello, valevole per il Camp. Allievi U17 Regionali, ritenuta la stessa irregolare in quanto il tesserato risultava a quella data squalificato per 1 giornata per recidiva da 5a ammonizione, come da sanzione pubblicata sul C.U. n. 48 del C.R. Lombardia del 02.02.2023, comminava alla reclamante (i) la sanzione della perdita della gara per 0-3, nonché (ii) l’ammenda pari ad € 50,00, e contestualmente infliggeva (iii) al calciatore BIAVA MARCO una ulteriore giornata di squalifica e (iv) al dirigente LICINI SERGIO, entrambi tesserati per la ricorrente, la sanzione dell’inibizione fino al 15.03.2023. La reclamante osserva che la posizione del calciatore BIAVA MARCO è stata erroneamente ritenuta irregolare dal G.S., in quanto allo stesso è stata attribuita una ammonizione, inflitta dall’Ufficiale di Gara nel corso dell’incontro del 9.10.2022 tra Fiorente Colognola e Olympic Morbegno, tuttavia dovuta a una erronea compilazione del referto da parte dell’Arbitro. 121 / 55 A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente evidenzia numerose incongruenze ed errori nella compilazione del referto della gara del 9.10.2022, in parte riconosciuti anche dallo stesso Ufficiale di Gara. In particolare, secondo la ricorrente quest’ultimo avrebbe erroneamente invertito i numeri dei calciatori ammoniti nel corso dell’incontro, sicché l’ammonizione attribuita nel referto al tesserato Marco Biava, schierato nella gara del 9.10.2022 con il numero di maglia n. 2, sarebbe stata in realtà comminata al n. 2 della squadra avversaria Olympic Morbegno. Da quanto sopra conseguirebbe l’erronea attribuzione al tesserato BIAVA della squalifica di n. 1 giornata per recidiva, dovuta all’aver raggiunto il numero di 5 ammonizioni nel campionato in corso, in quanto in realtà il calciatore alla data dell’incontro qui in esame aveva conseguito solamente n. 4 ammonizioni (dato che il provvedimento disciplinare a lui attribuito per la gara del 9.10.2022 sarebbe frutto di errore arbitrale nella compilazione del referto). Per questi motivi, la partecipazione all’incontro del tesserato BIAVA dovrebbe ritenersi regolare. All’udienza del 9 marzo 2023, la reclamante, comparsa a mezzo di legale incaricato, illustrava diffusamente le ragioni a sostegno del ricorso, evidenziando le numerose incongruenze nella compilazione del referto della gara del 9.10.2022 che comproverebbero l’erronea attribuzione dell’ammonizione, e chiedendo, in conclusione, l’accoglimento del ricorso. Tutto ciò premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

 Le dettagliate argomentazioni con cui la ricorrente ha evidenziato i numerosi errori presenti nel referto dell’incontro Allievi Regionali U-17 tra Fiorente Colognola e Olympic Morbegno, disputato lo scorso 9.10.2022, non consentono, ad avviso di questa Corte Territoriale, di superare le condivisibili conclusioni raggiunte dal Giudice Sportivo sull’irregolarità della gara. Invero, ai sensi dell’art. 21, co. 1, C.G.S., “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall’art. 137, co. 2, CGS”. Inoltre, ai sensi dell’art. 137, co. 3, CGS, lett. a) “non sono impugnabili” di fronte agli organi di Giustizia Sportiva in ambito LND le squalifiche “dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”. Nel caso di specie, la questione verte sull’attribuzione di un provvedimento disciplinare di ammonizione al calciatore BIAVA MARCO nell’incontro disputato lo scorso 09.10.2022, e si basa sull’asserita erronea compilazione del referto da parte dell’Ufficiale di Gara, che avrebbe determinato “a cascata” l’erronea attribuzione di n. 1 giornate di squalifica nei confronti del tesserato per recidiva da 5a ammonizione. Ebbene, ai sensi del CGS né l’ammonizione in sé né la squalifica di n. 1 giornate per recidiva sono astrattamente impugnabili, sicché non appare possibile ammetterne il sindacato in via indiretta, in virtù del fatto che il calciatore è stato schierato nonostante la squalifica e la società si è vista infliggere la sanzione della perdita della gara per 0-3 (in uno con le ulteriori sanzioni). L’oggetto del reclamo, infatti, non può qualificarsi alla stregua di riscontro di un mero errore materiale nell’attribuzione del provvedimento disciplinare, che nel caso avrebbe potuto essere sanata mediante opportuna (e tempestiva) segnalazione agli uffici competenti della LND, bensì presenta profili di merito legati alla richiesta rivolta agli Organi di Giustizia Sportiva di superare il dato fattuale riportato all’interno di un atto ufficiale di gara – ovverosia l’ammonizione al calciatore BIAVA – in virtù di circostanze di fatto segnalate dalla ricorrente (in termini di errori nella compilazione del referto). Definitiva conferma dell’infondatezza del ricorso si trae poi dalla circostanza per cui la ricorrente non ha mai effettuato alcuna segnalazione in merito alla gara del 09.10.2022, nonostante sui comunicati ufficiali fosse stata data regolare (e ampia) evidenza del numero di ammonizioni accumulate dal tesserato. Invero, sul C.U. n 40 del 15.12.2022 si dava atto che il calciatore BIAVA MARCO aveva raggiunto la 4a infrazione (cfr. pag. 81), ed era quindi considerato in diffida. Parimenti e come già visto, nel C.U. n. 48 del 02.02.2023, era stata regolarmente pubblicata la “squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (V INFR)” nei confronti del tesserato (cfr. pag. 68). Trattandosi di squalifica per n. 1 giornata per recidiva da 5a ammonizione, che non rientra nell’eccezione prevista dall’art. 137, co. 2, CGS (riferita alle sole espulsioni), la sanzione era divenuta efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul C.U. n. 48 del 02.02.2023. Di conseguenza, la Società avrebbe dovuto attenersi alla squalifica pubblicata, divenuta esecutiva dal 03.02.2023, evitando di schierare il calciatore nella gara qui in rilievo, disputata il 05.02.2023, mentre non può dolersi ex post delle sanzioni comminate a suo carico a causa della posizione irregolare del tesserato, in virtù di un preteso errore nella compilazione di un referto risalente ad un incontro disputato quasi sei mesi prima e mai portato in precedenza all’attenzione né degli Uffici competenti LND né della Giustizia Sportiva. Tutto ciò premesso e considerato, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo. Si dispone l’addebito della relativa tassa.

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